F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42 del 04.01.2011 (253) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADOLFO ACCARINO (Amministratore Unico della Società SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ SS CAVESE 1919 Srl (nota n. 3695/361pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42 del 04.01.2011 (253) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADOLFO ACCARINO (Amministratore Unico della Società SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ SS CAVESE 1919 Srl (nota n. 3695/361pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010). Con nota del 13.12.2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Accarino Adolfo, all’epoca dei fatti contestati Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl e la Società SS Cavese 1919 Srl, per rispondere: il primo, della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, CGS vigente, in relazione al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, Titolo I), paragrafo IV), lettera A), punto 2) per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Cavese 1919 Srl delle mensilità di maggio e giugno 2010 nel termine del 15.9.2010 stabilito dalla norma federale; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al suo legale rappresentante p.t. Nei termini loro assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire le memoria difensive in atti. Alla riunione del 4.1.2011 il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 6 (sei) per Accarino Adolfo; ▪ punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società SS Cavese 1919 Srl. I difensori dei deferiti, riportatisi alle memorie in atti, hanno concluso per il loro proscioglimento. Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Con nota del 2.11.2010 la Co.Vi.So.C., in ottemperanza a quanto previsto dal CU N°. 117/A del 25.5.2010, segnalava alla Procura federale, a seguito di certificazione pervenutale dalla competente Lega, che la Società SS Cavese 1919 Srl non aveva integralmente sanato, entro il termine del 15.9.2010, “le posizioni stipendiali” riferite ai mesi di maggio e giugno 2010 dei calciatori Di Stani Filippo, Maiorano Stefano, Pozza Stefano, Russo Francesco, Santarelli Giorgio e Scartozzi Daniele. Premetteva, la Lega, che per i suddetti calciatori erano pervenuti bonifici effettuati dalla società sul conto dedicato; che i calciatori avevano fatto pervenire nella stagione 2009/2010 un ulteriore contratto economico di importo maggiorato per il quale risultava inoltrata richiesta di indagine alla Procura federale; che la Società aveva proposto reclamo davanti alla Commissione Tesseramenti avverso la validità del secondo contratto; che i calciatori Russo, Scartozzi e Santarelli avevano a suo tempo dichiarato di trattenere l’importo trasmesso dalla Società per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2010 quale acconto sul maggior stipendio da ricevere; che i bonifici eseguiti dalla Società erano stati effettuati con riferimento al primo contratto e che i ricorsi davanti alla Commissione Tesseramenti erano tuttora pendenti, ad eccezione di quello avverso il contratto riferito al calciatore Pozza Stefano, già respinto. In definitiva, secondo l’impianto accusatorio della Procura, la Società aveva parzialmente adempiuto a quanto previsto dai contratti depositati dai calciatori nel corso della stagione 2009/2010, dalla stessa impugnati davanti alla competente Commissione Tesseramenti. Con riferimento alla posizione del calciatore Pozza Stefano, gli incolpati, pur dopo la pronuncia loro sfavorevole della C.T., hanno documentato l’intervenuta transazione alla data del 9.9.2010, come da liberatoria in atti, in pari data inoltrata alla competente Lega (v. all. 7 memoria difensiva). Quanto alla posizione degli altri calciatori, gli incolpati, dedotta la pendenza dei reclami avverso le decisioni di rigetto della Commissione Tesseramenti in ordine alla asserita invalidità dei contratti successivamente depositati dai calciatori, hanno eccepito la mancanza di qualunque loro obbligo in attesa della relativa pronuncia, sia perché, a loro dire, le decisioni della Commissione Tesseramenti sarebbero immediatamente esecutive ai soli effetti del tesseramento; sia per la riserva contenuta nel C.U. N°. 117/A che esonererebbe dal pagamento nel caso di “documentata pendenza di lite non temeraria”. Le eccezioni sono infondate. Nella fattispecie di che trattasi, invero, non si discute della efficacia delle decisioni della Commissione Tesseramenti, bensì dei contratti regolanti i rapporti di natura economica tra la Società ed i suoi tesserati per la stagione sportiva 2009/2010. Ebbene, alla data del 15.9.2010, i contratti regolanti i rapporti tra la SS Cavese 1919 Srl e i calciatori menzionati, erano quelli depositati dagli stessi calciatori, alla cui stregua, con nota del 25.10.2010, la Lega certificava alla Co.Vi.So.C. “che non si ritengono integralmente sanate le posizioni stipendiali dei citati calciatori”. Salvo i pronunciamenti degli Organi competenti in ordine alla loro asserita invalidità, pertanto, la Società era tenuta ad ottemperare a quanto in essi previsto e a darne comunicazione alla Lega di competenza entro il 15.9.2010. A tanto avendo provveduto solo per il calciatore Pozza Stefano, ed escludendo la posizione riferita al calciatore Santarelli Giorgio, nei cui confronti la Commissione Tesseramenti aveva rigettato la richiesta di esecutività del contratto datato 10.3.2010, permane l’inadempimento riferito agli altri tesserati indicati nella richiamata certificazione della Lega. La natura assorbente di tale rilievo rende superfluo l’esame della eccezione riferita all’asserito esonero dal pagamento per il caso di “documentata pendenza di lite non temeraria” rinveniente dal richiamato CU N°.117/A del 25.5.2010. Ad ogni buon conto, è opportuno precisare che richiamato CU non contiene alcun esonero in proposito. Sia perché la riserva prevista si riferisce alle ipotesi di cui al Titolo I, paragrafo IV), lettera A), punto 1 (certificazione alla Co.Vi.So.C. da parte delle Leghe, entro il 30 giugno 2010, di avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti sino ad aprile 2010) e non alle ipotesi previste dal successivo punto 2 (invio alle leghe competenti da parte delle Società, entro il termine del 15.9.2010, della “documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti …………. per le mensilità di maggio e giugno 2010”), la cui violazione è stata contestata agli odierni incolpati. Sia perché, pur nella ipotesi di cui al cit. punto 1), si tratta di adempimento a cura della competente Lega nei confronti della Co.Vi.So.C., non già di esimente autonomamente invocabile dalle Società interessate. Della violazione ascritta al Legale rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società. Ritenuto che la chiara lettera delle disposizioni previste dal CU N°. 117/2010 in punto sanzioni impone che la violazione contestata sia sanzionata con almeno un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ mesi 6 (sei) di inibizione a carico di Accarino Adolfo; ▪ penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della Società SS Cavese 1919 Srl.
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