F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42 del 04.01.2011 (249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente della Società AC Rodengo Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ AC RODENGO CALCIO Srl (nota n. 3621/364pf10-11/Sp/blp del 10.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42 del 04.01.2011 (249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente della Società AC Rodengo Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ AC RODENGO CALCIO Srl (nota n. 3621/364pf10-11/Sp/blp del 10.12.2010). Il deferimento. Il Procuratore Federale con provvedimento del 10.12.2010 ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Alessandro Ferrari, Presidente e Legale rappresentante della Società AC Rodengo Saiano Srl, e la Società AC Rodengo Saiano Srl, per rispondere, rispettivamente: ● Il Sig. Alessandro Ferrari, della violazione di cui all’art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società AC Rodengo Saiano Srl, della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Alessandro Ferrari, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Ferrari, tramite il proprio legale, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS, (“pena base per il Sig. Alessandro Ferrari la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 4 (quattro); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento prosegue per la Società Rodengo Saiano Srl. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto irrogarsi per la Società Rodengo Saiano la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nell’attuale stagione sportiva; il difensore della suddetta Società ha chiesto il proscioglimento o in subordine la commutazione della penalizzazione in una sanzione di natura pecuniaria. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento dell'onere, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito peraltro ammesso dai deferiti che hanno dichiarato in data 15/10/2010 di non avere effettuato tutti i versamenti i questione. Da questo punto di vista, il contegno dei deferiti è sicuramente apprezzabile, sebbene non rilevi ai fini della determinazione delle sanzioni richieste dalla Procura federale, ritenute congrue e conformi alle disposizioni vigenti, limitandosi a confermare meramente situazioni di inadempienza già intervenute. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Alessandro Ferrari. Infligge alla AC Rodengo Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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