F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42 del 04.01.2011 (250) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), MARCO LAZZERINI (Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÁ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl (nota n. 3681/363pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42 del 04.01.2011
(250) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), MARCO LAZZERINI (Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÁ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl (nota n. 3681/363pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).
Con atto del 13.12.2010, la Procura federale ha deferito il Sig. Failli Andrea, Presidente e Legale rappresentante della AC Sangiovannese 1927 Srl e il Sig. Lazzerini Marco, Vice Presidente e Legale rappresentante della AC Sangiovannese 1927 Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2) del CU 117/A del 25.5.2010 per non aver depositato, entro i termini stabiliti dalla normativa federale, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010; e la AC Sangiovannese 1927 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti. Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo per la Società la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica e per i Sigg.ri Failli Andrea e Lazzerini Marco l'inibizione mesi 6 (sei) ciascuno, ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento dell'onere, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito peraltro ammesso dai deferiti, che hanno dichiarato in data 18/10/2010 di non avere effettuato tutti i versamenti i questione. Le sanzioni richieste dalla Procura federale sono da ritenere congrue e conformi alle disposizioni vigenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge alla AC Sangiovannese 1927 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ai Signori Failli Andrea e Lazzerini Marco l'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno.
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