F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43 del 13.01.2011 (260) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SILVINO MARRAS, (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) SERGIO PORCEDDA (Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) E DELLA SOCIETÁ BOLOGNA FC 1909 Spa ▪ (nota N°. 3829/453pf10-11/SP/blp del 17.12.2010). (261) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SILVINO MARRAS, (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) SERGIO PORCEDDA (Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) E DELLA SOCIETÁ BOLOGNA FC 1909 SPA ▪ (nota N°. 3828/488pf10-11/SP/blp del 17.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43 del 13.01.2011 (260) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SILVINO MARRAS, (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) SERGIO PORCEDDA (Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) E DELLA SOCIETÁ BOLOGNA FC 1909 Spa ▪ (nota N°. 3829/453pf10-11/SP/blp del 17.12.2010). (261) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SILVINO MARRAS, (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) SERGIO PORCEDDA (Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa) E DELLA SOCIETÁ BOLOGNA FC 1909 SPA ▪ (nota N°. 3828/488pf10-11/SP/blp del 17.12.2010). Il deferimento - Con provvedimenti del 17.12.2010 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: ● il Signor Silvino Marras, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa; ● il Signor Sergio Porcedda, Presidente e Legale rappresentante della Società Bologna FC 1909 Spa; entrambi per rispondere della violazione di cui all'art. 85 lettera a) paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S., e all'art. 90 comma 2 delle N.O.I.F., per non aver attestato agli Organi federali competenti, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità luglio, agosto e settembre 2010, nonché della violazione di cui all'art. 85 lettera a) paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S., e all'art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per non aver attestato agli Organi Federali competenti, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità luglio, agosto e settembre 2010; ● la Società Bologna a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi Legali rappresentanti ex art. 4, comma 1 C.G.S. La Società ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, preliminarmente si richiede la riunione del procedimento con altro di pari data riguardante, secondo la compagine felsinea, una stessa fattispecie (per non aver attestato tempestivamente l'avvenuto pagamento degli emolumenti, per lo stesso trimestre, da corrispondere ai propri tesserati), e si evidenzia, in sostanza, come tutti gli addebiti mossi alla Società circa le mancanze economiche riguardassero omissioni della precedente gestione e che siano state immediatamente sanate appena dopo l'insediamento della nuova compagine societaria, già a fine dicembre 2010, ragione per cui, appunto per la tempestività e correttezza gestionale della nuova Società, il Bologna meriterebbe solo una sanzione pecuniaria. La Commissione Disciplinare accogliendo l’istanza della Società deferita e stante la non opposizione della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti, per ragioni di connessione soggettiva. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Silvino Marras, personalmente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Silvino Marras, personalmente, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Silvino Marras, sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 1 (uno) mese 10 (dieci) giorni]; [“pena base per il Sig. Silvino Marras, sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 1 (uno) mese 10 (dieci) giorni]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1 CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento proseguiva per gli altri deferiti. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Sergio Porcedda mesi 6 (sei) mesi di inibizione; ▪ per la Società Bologna FC 1909 Spa la penalizzazione di punti 2 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Sono comparsi altresì i difensori della Società deferita, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate chiedendo, in particolare la sola sanzione pecuniaria o, in subordine, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale oltre ad una sanzione pecuniaria. La difesa ha depositato, altresì, copia di modello F24, datato 12.1.11, per il pagamento delle ritenute Irpef e quietanze di versamento dei contributi Enpals datati fra il 20.8.10 e il 20.10.10. La Procura si è opposta al deposito, tardivo, della detta documentazione. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti - dalle certificazioni Co.Vi.Soc. - che la Società Bologna FC 1909 Spa e, per essa, il suo su citato dirigente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle su citate norme federali non avendo documentato, entro il termine del 15.11.10, il pagamento degli emolumenti, nonchè delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti, per il trimestre luglio-settembre 2010, ai suoi tesserati. A nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i soli contributi Enpals siano stati pagati e, subito dopo l'insediamento dei nuovi vertici societari, ma solo il 12.1.11, anche le ritenute Irpef (ammesso che la documentazione solo oggi prodotta dalla difesa dei deferiti sia ammissibile e, nel merito, che sia effettivamente riferibile al periodo oggetto del deferimento), essendo perentorio il termine entro cui i dirigenti precedenti avrebbero dovuto attestare i citati versamenti. Parimenti non pare poter essere accolta la richiesta della difesa del Bologna di limitare la sanzione alla sola pena pecuniaria in considerazione del, pur apprezzabile, corretto comportamento tenuto dalla nuova Società che ha subito provveduto, tra l'altro, ad allontanare gli autori materiali delle violazioni dato che la Società è rimasta la stessa - ad essersi modificata è stata solo la proprietà e i suoi dirigenti – e dunque il Bologna deve comunque ritenersi sempre responsabile dell'operato dei suoi Legali rappresentanti all'epoca dei fatti contestati. D'altra parte, diversamente da quanto osservato dalla difesa della deferita, il legislatore federale è intervenuto puntualmente, col comunicato 134/A già del 5 maggio 2009, col quale si è specificato come ogni comportamento omissivo (in questo caso mancata certificazione dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati e dei versamenti Irpef e Enpals) comporti di per sé autonoma sanzione, punibile come minimo edittale con un punto di penalizzazione per ogni omissione. Ciò rende impossibile ritenere, come vorrebbe la tesi difensiva, di dover ipotizzare, nelle due diverse mancate attestazioni di pagamento, una sorta di “reato continuato” riconducibile ad un “unicum”. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità del deferito, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione: ▪ applica al Sig. Silvino Marras la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); ▪ infligge al Sig. Sergio Porcedda la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei); ▪ infligge alla Società Bologna FC 1909 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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