F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44 del 19.01.2011 (216) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente e Legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS GUBBIO 1910 Srl (nota N°. 3384/281pf10-11/SP/mg del 1.12.2010). (205) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente e Legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS GUBBIO 1910 Srl (nota N°. 3337/112pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44 del 19.01.2011
(216) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente e Legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS GUBBIO 1910 Srl (nota N°. 3384/281pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).
(205) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente e Legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA’ AS GUBBIO 1910 Srl (nota N°. 3337/112pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).
Con nota del 30.11.2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Fioriti Marco, all’epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 Srl e la predetta società, per rispondere: il primo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al punto 7 del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al C.U. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere adempiuto, nei termini stabiliti dal citato C.U. (30.6.2010) al deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto N°. 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell’atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione, menzionato nel modulo ma non prodotto in allegato; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al suo Legale rappresentante. Con successiva nota del 1.12.2010 i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere: il primo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al punto 11 del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al C.U. 117/A del 25 maggio 2010, per avere indicato, quali Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al suo Legale rappresentante. Nei termini loro assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire le memorie difensive in atti. Alla riunione del 13.1.2011, i due procedimenti, stante la connessione soggettiva, sono stati riuniti con ordinanza. Il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ed inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) per Fioriti Marco;
▪ ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) e punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011, per la Società AS Gubbio 1910 Srl.
I difensori dei deferiti, riportatisi alle memorie in atti, hanno concluso per il loro proscioglimento. Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. La Società deferita, per sua stessa ammissione, entro il termine del 30.6.2010 previsto dal C.U. N°. 117/A/2010, Titolo III, punto 7, ha inviato la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della Società, ma non la documentazione, pur menzionata, relativa alla nomina ed ai poteri al medesimo conferiti. Contrariamente a quanto riferito dalla Società nelle sue difese, a nulla rileva che il dirigente indicato fosse il suo Legale rappresentante e che avesse i poteri connessi a tale carica. Anche in questo caso, infatti, permaneva a carico della stessa l’onere di depositare l’atto di nomina, al fine di consentire l’immediato riscontro della conformità dei poteri conferiti a quelli assunti in capo al soggetto designato, senza necessità di rinvio ad altra eventuale documentazione da cui rilevare tali elementi per relationem. Nel caso di specie, invero, i poteri conferiti al presidente e legale rappresentante sono quelli di cui al verbale dell’assemblea straordinaria dei soci del 10.5.2010, inviato solo con il reclamo inoltrato alla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi il 9.7.2010 (v. all. 2 alla nota 30.7.2010 Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi). Quanto alla violazione della prescrizione di cui al punto 11 del Titolo III del C.U. N°. 117/A/2010, la Società, nelle schede informative del Delegato e Vice Delegato per la Sicurezza, dichiarava che gli stessi avrebbero terminato i cicli formativi entro il successivo mese di settembre. Anche in questo caso, dunque, la violazione risulta per tabulas. Per ammissione della stessa Società, invero, per le funzioni di cui al richiamato punto 11 erano stati indicati due soggetti non in possesso, alla data del 30.6.2010, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, a nulla rilevando, in merito, l’eccepito differimento dei corsi che avrebbero dovuti tenersi a settembre. Delle violazioni ascritte al Legale rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società (art. 4, comma 1, CGS). In punto sanzioni, il C.U. N°.117/A/2010 prescrive, nel caso di specie, che la violazione del punto 7 del Titolo III sia sanzionata con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00). Per la violazione del punto 11 del medesimo titolo, invece, la sanzione prevista è quella di un punto di penalizzazione. Ritenuto che le violazioni del precetto di cui al citato punto 11, stante il tenore letterale della disposizione, vanno unitariamente considerate, non può trovare accoglimento la richiesta della Procura di sanzionare con due punti la violazione di detta prescrizione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi. Deve rigettarsi, altresì, la richiesta della difesa di ridurre la sanzione ai sensi dell’art. 24, CGS. La riduzione consentita da tale norma, invero, può essere applicata, su richiesta della Procura federale, solo nel caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, non certo nel caso di loro contestazione ed in mancanza di richiesta della Procura federale. Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) ed inibizione di giorni 30 (trenta) a carico di Fioriti Marco;
▪ ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Società AS Gubbio 1910 Srl.
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