F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44 del 19.01.2011 (218) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), LUIGI IMPARATO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl) E DELLA SOCIETÁ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl (nota N°. 3347/273pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44 del 19.01.2011
(218) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), LUIGI IMPARATO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl) E DELLA SOCIETÁ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl (nota N°. 3347/273pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).
Con provvedimento del 30 novembre 2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:
● il Sig. Andrea Failli, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl, ed il Sig. Luigi Imparato, nella qualità di Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl, per rispondere della violazione dell’articolo 1, comma I°, del C.G.S. in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi - punti 11), 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010 / 2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, “per avere depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.08.2010 le schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dai documenti relativi alle nomine dei soggetti indicati ed al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, e per non aver depositato, entro il medesimo termine, l’attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento del Medico Responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario”; b) la Società AC Sangiovannese 1927 Srl “per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti”. Con memoria difensiva del 5 gennaio 2011 i soggetti deferiti hanno contestato gli addebiti loro mossi dalla Procura federale sostenendo che l’adempimento tardivo degli obblighi di cui ai punti 15) e 16) del Titolo III Criteri Sportivi ed Organizzativi “comprova sicuramente la volontà della Società di provvedere puntualmente ai propri oneri, attenendosi a quelli che sono i principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S.” ed invocando il riconoscimento della “totale ed assoluta buona fede della Società calcistica quale giustificazione di qualsiasi violazione contestata” relativamente al mancato deposito delle schede informative del Delegato e del Vice Delegato alla Sicurezza. Nella memoria difensiva si eccepisce inoltre la carenza di legittimazione passiva del Sig. Luigi Imparato in quanto “tra i poteri a lui designati come Consigliere Delegato nello Statuto societario della AC Sangiovannese 1927 Srl non sono compresi quelli contestati nell’atto di deferimento del 30.11.2010”, nei confronti del quale pertanto nessuna sanzione potrà essere comminata. La memoria difensiva conclude, in via principale, per il proscioglimento del sodalizio e del proprio Legale rappresentante, Sig. Andrea Failli, e, in via subordinata, per l’applicazione di una unica sanzione per le tre violazioni contestate in quanto, secondo la difesa dei deferiti, queste costituirebbero un unico illecito disciplinare. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 2 (due) ciascuno per il Sig. Andrea Failli, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della AC Sangiovannese 1927 Srl e per il Sig. Luigi Imparato, nella qualità di Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl;
▪ penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società AC Sangiovannese 1927 Srl. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, le prove raccolte dalla Procura federale, i documenti versati nel fascicolo d’ufficio, nonché la memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti, rileva la fondatezza del deferimento in oggetto nei confronti di questi ultimi. La Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi presso la F.I.G.C., con nota pervenuta alla Procura federale in data 28 settembre 2010, ha riscontrato che la Società AC Sangiovannese 1927 Srl, in violazione di quanto previsto dal Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – punti 11), 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010 /2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010, entro il termine del 13 agosto 2010, a) ha depositato le schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dai documenti relativi alla nomina dei soggetti indicati ed al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (punto 11); b) non ha depositato l’attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile sanitario (punto 15); c) non ha depositato l’attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario (punto 16). Quanto alla violazione dei termini previsti per l’adempimento di cui al Titolo III, punto 11), si sottolinea che le schede in questione, con le quali sono stati indicati il Delegato alla sicurezza e di Vice delegato alla sicurezza, non sono state corredate dai documenti relativi alla nomina dei soggetti indicati ed al possesso da parte di questi dei requisiti di formazione previsti dal D.M. 18.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza di impianti sportivi, segnatamente non in possesso di quei requisiti espressamente previsti e regolamentati dal decreto del Ministro dell’Interno, datato 8 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, previgente indicazioni sul funzionamento del nuovo sistema di sicurezza all’interno degli stadi, il compito del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza incaricato di vigilare sull’attività delle società che organizzano le competizioni) e gli steward. Nelle predette schede, inoltre, nello spazio denominato “Funzioni”, non vi è riportata alcuna descrizione di quelle che risultano essere le funzioni appunto né del Delegato alla sicurezza né del Vice delegato alla sicurezza; neppure, come richiesto dal modulo stesso, risulta allegato alcun documento comprovante le funzioni dei soggetti in questione. Quanto alla violazione degli adempimenti di cui alle previsioni del Titolo III, punti 15) e 16), le stesse, essendo palesi, non necessitano di ulteriori approfondimenti né tanto meno potranno essere giustificate invocando la buona volontà della Società “tesa a provvedere puntualmente ai propri oneri”, come sostenuto nella memoria difensiva. Relativamente all’eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. Luigi Imparato, Consigliere delegato della AC Sangiovannese 1927 Srl, non essendovi prova in atti della circostanza per cui tra i poteri allo stesso assegnati non rientrerebbero quelli contestati nell’atto di deferimento del 30.11.2010, detta eccezione non può essere accolta. Né tanto meno potrà accogliersi la richiesta avanzata dalla difesa dei deferiti volta a comprimere le tre violazioni contestate in un unico illecito disciplinare con la conseguente applicazione di una sola sanzione. Difatti sul punto quanto espressamente previsto dal Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011 è tranchant e non lascia alcuno spazio discrezionale a questa Commissione, chiamata ad infliggere una sanzione per ogni inadempimento che sia stato accertato. In considerazione di quanto sopra non potrà non applicarsi nei confronti dei soggetti deferiti quanto previsto e statuito nell’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010 / 2011, laddove si stabilisce quanto segue: “L’inosservanza del termine del 30 giugno 2010, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 10.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione. In caso di concessione della licenza l’inosservanza a) degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federali, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; b) degli ulteriori termini previsti ai precedenti punti 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 7) e 8) con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le Società di Serie A e B e ad euro 20.000,00 per le Società di Prima Divisione e Seconda Divisione; per ciascun inadempimento di cui ai punti 11), 12), 13), 14), 15) e 16) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010 / 2011; per ciascun inadempimento di cui ai punti 9) e 10) con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00.” Alla luce di quanto sopra, la AC Sangiovannese 1927 Srl, non avendo osservato il termine del 30 giugno 2010 relativamente a quanto previsto dal Titolo III, punti 11), 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali, ed avendo in ogni caso ottenuto la concessione della licenza, dovrà conseguentemente sottostare alle sanzioni di cui al dispositivo. Peraltro, relativamente alla fattispecie di cui al comma 11, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un unicum, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo ad integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Andrea Failli la sanzione della inibizione per giorni 45 (quarantacinque);
▪ al Sig. Luigi Imparato la sanzione dell’inibizione per giorni 45 (quarantacinque);
▪ alla Società AC Sangiovannese 1927 Srl, la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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