F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE VOLPI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) ALDO IACOPETTI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO Srl ▪ (N°. 3506/279pf10-11/SP/mg del 6.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE VOLPI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) ALDO IACOPETTI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO Srl ▪ (N°. 3506/279pf10-11/SP/mg del 6.12.2010). Con nota del 6.12.2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Volpi Gabriele, all’epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl; il Sig. Iacopetti Aldo, all’epoca dei fatti contestati Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl e la predetta Società, per rispondere: i primi due, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione ai punti 11 e 12 del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – di cui al C.U. N.117/A del 25.5.2010, per non avere rispettato il termine dei due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito delle schede informative del Delegato (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), nonché degli Addetti alla Sicurezza – Steward (modulo 12); la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte ai suoi Legali rappresentanti. Nei termini loro assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire la memoria difensiva in atti. Alla riunione del 13.1.2011 il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) per Volpi Gabriele; ▪ inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) per Iacopetti Aldo; ▪ punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011, per la Società Spezia Calcio Srl. I difensori dei deferiti, riportatisi alle memorie in atti, hanno concluso per il loro proscioglimento. Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. La Società ha dichiarato di avere depositato quanto richiesto dalla normativa con fax del 4.8.2010, se pure inviato all’utenza della Commissione Criteri Infrastrutturali, come risulterebbe dal report di trasmissione versato in atti; sostiene, altresì, di avere reiterato l’invio anche in data 24.8.2010, sia alla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, che alla Commissione Criteri Infrastrutturali. La Commissione Criteri Infrastrutturali, però, ha negato la ricezione del fax del 4.8.2010, come risulta dal rapporto dei fax trasmessi e ricevuti alla sua utenza nel periodo 30.7 / 25.8.2010, da cui risulta solo l’invio del fax che si assume essere stato inviato una seconda volta il 24.8.2010. Agli atti della Procura risulta acquisito unicamente il report di trasmissione del fax del 4.8.2010, non già quello del 24.8.2010; manca, dunque, alla luce della contestazione e della prova fornita dal destinatario, dal mittente non superata, la prova dell’invio al primo di entrambi i fax. Risulta accertato, pertanto, che la Società, entro il termine dei due giorni antecedenti la prima gara ufficiale, non ha depositato le schede informative previste dai punti 11 e 12 del Titolo III del C.U. N°. 117/A/2010, avendo provveduto al deposito del modulo 11/A con fax del 24.8.2010 e dei moduli 11/B e 12 solo il 14.9.2010. Il rilievo è di natura assorbente. Vi è, poi, secondo la nota 27.10.2010 della Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi in atti, che la scheda informativa del Delegato alla Sicurezza non conteneva, come espressamente previsto, l’atto di nomina; mentre il modulo 11/B riportava, quale Vice Delegato alla Sicurezza, il nominativo di un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti, in quanto, per stessa ammissione della Società, avrebbe completato i cicli formativi solo il successivo 18.9.2010. Premesso che tali ulteriori circostanze, pur non espressamente contenute nei capi di incolpazione, sono riportate nella parte motiva dell’atto di deferimento, da considerarsi un unicum indivisibile (cfr. C.U. N°. 107 CGF del 23.12.2009), così superandosi l’eccezione formulata dalla difesa degli incolpati in sede di riunione, a nulla rileva che il Delegato ed il Vice Delegato alla Sicurezza abbiano precedentemente svolto le stesse funzioni presso la società, costituendo, l’onere del deposito delle relative schede informative corredate dai documenti richiesti, adempimento da assolversi - ai fini della concessione della licenza per il campionato 2010/2011 - entro il termine normativamente previsto. Delle violazioni ascritte ai Legali rappresentanti risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società (art. 4, comma 1, CGS). Il C.U. N°. 117/A/2010 prescrive che la violazione di ognuno dei punti 11 e 12 del Titolo III sia sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica. Ai fini della sanzione, le violazioni del precetto di cui al citato punto 11, stante il tenore letterale della disposizione, vanno unitariamente considerate. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo ad integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi. Non può trovare accoglimento, pertanto, la richiesta della Procura di sanzionare con due punti di penalizzazione la violazione del punto 11. Alla stessa stregua, la espressa previsione della penalizzazione non consente di aderire alla richiesta della difesa di commutare in ammenda la sanzione prevista a carico della Società. Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo. PQM Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ giorni 30 (trenta) di inibizione a carico di Volpi Gabriele; ▪ giorni 30 (trenta) di inibizione a carico di Iacopetti Aldo; ▪ punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della Società Spezia Calcio Srl.
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