F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (234) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl – (N°. 3331/266pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (234) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl - (N°. 3331/266pf10-11/SP/gb del 30.11.2010). A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 28/09/2010, dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi c/o la F.I.G.C., il Procuratore Federale ha rilevato, a carico della società sportiva Alma Juventus Fano 1906 Srl, la responsabilità disciplinare per ritardato perfezionamento degli adempimenti (meglio individuati in seno all'atto di deferimento) di cui ai punti N°. 12 e N°. 16 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011. Di qui, dunque, il deferimento disposto nei riguardi dell'indicata compagine societaria, a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, C.G.S.), per le violazioni ascritte, ex art. 1, comma 1, C.G.S., ai propri Legali rappresentanti, ovvero al Sig. Alberto Caverni e al Sig. Giorgio D'Innocenzo, rispettivamente, Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato dell'Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., parimenti deferiti. Nei termini assegnati, esclusivamente l'Alma Juventus Fano 1906 Srl ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico di tutti i soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: ▪ mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione nei riguardi del Sig. Alberto Caverni; ▪ mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione nei riguardi del Sig. Giorgio D'Innocenzo; ▪ penalizzazione di punti 2 (due), in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nei riguardi dell'Alma Juventus Fano 1906 Srl. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Caverni, al Sig. D'Innocenzo e, per essi, all'Alma Juventus Fano 1906 Srl, risultano ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas; di talché le deduzioni difensive formulate dalla Società sportiva deferita si rivelano del tutto irrilevanti e non del tutto conferenti nell'elaborazione. In particolare, quanto all'adempimento prescritto dal punto N°. 12 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011, emerge dagli atti che il deposito della documentazione richiesta é stato concretamente perfezionato solo in data 13/08/2010, dunque, in netto ritardo rispetto al termine di adempimento prescritto, coincidente con la data del 12/08/2010. Invero, l'Alma Juventus Fano 1906 Srl ha agito in difformità delle prescrizioni regolamentari anche in ordine a quanto prescritto dal richiamato punto N°. 16 se é vero, come é vero, che l'attestazione del Settore Tecnico F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario é pervenuta all'organo competente solo in data 18/08/2010. Al riguardo, pertanto, di alcuna efficacia si rivelano le deduzioni difensive interposte dalla società sportiva in ordine al corretto adempimento asseritamente perfezionatosi mediante il semplice inoltro al Settore Tecnico F.I.G.C. della dichiarazione del Sig. Corrado Fronzi e della richiesta di emissione di tessera, ovvero mediante il compimento di operazioni meramente prodromiche rispetto all'effettivo rilascio dell'attestazione di cui trattasi da parte del Settore Tecnico F.I.G.C. e, di certo, non idonee ad integrare gli estremi del corretto adempimento così come puntualmente prescritto dalle disposizioni regolamentari domestiche. Peraltro al riguardo, non si ben comprende il senso e la valenza integrativa che la Società sportiva deferita intende attribuire alla trasmissione della documentazione riguardante il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della Società. Infatti, gli adempimenti relativi alle due predette figure sono prescritti e disciplinati dal punto N°. 11 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011 e, pertanto, esulano del tutto da quelli, di ben altra natura, riconducibili e connessi alle previsioni regolamentari contenute in seno al N°. 12 (addetti alla sicurezza/steward). In conclusione, gli inadempimenti posti in essere dall'Alma Juventus Fano 1906 Srl hanno trovato integrale riscontro all'esito dei dovuti accertamenti e delle puntuali verifiche effettuate dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi c/o la F.I.G.C., di talché risultano pacificamente acclarati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Alberto Caverni; ▪ inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Giorgio D'Innocenzo; ▪ punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico dell'Alma Juventus Fano 1906 Srl..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it