F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (231) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 3349/275pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011
(231) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 3349/275pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).
La Commissione disciplinare nazionale, letti gli atti;visto il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di:
● Giuseppe Maglione, Presidente e Legale rappresentante della Società AS Melfi Srl per violazione di cui all’art. 1 CGS in relazione al punto 11) del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato nel termine previsto del 13 agosto 2010 le schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11 A) e del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B ) indicando due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla vigente normativa in materia;
● Società AS Melfi a r.l. per la violazione di cui all’art. 4, comma 1 CGS in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante; letta la memoria difensiva 10 gennaio 2011 depositata in giudizio dai soggetti deferiti con la quale si assume che i soggetti ritenuti inidonei stavano perfezionando l’iter formativo richiesto, che, peraltro, dette nomine avevano ricevuto il gradimento del Prefetto di Potenza (determinatosi con il silenzio assenso giusta nota del Commissariato di Melfi del 14 agosto 2010) e che dette designazioni andrebbero valutate con elasticità vista la difficoltà di reperire soggetti idonei e le complicazioni insorte trattandosi di normativa alla sua prima applicazione; ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la AS Melfi;
▪ inibizione di 1 (uno) mese e 10 (dieci) giorni per il Presidente Giuseppe Maglione;
preso atto che nessuno è comparso per i soggetti deferiti all’odierna riunione; considerato che la normativa pubblicata su C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 appare chiara e di facile interpretazione dei contenuti quando fa riferimento alla necessità di individuare e indicare soggetti idonei per le particolari incombenze; ritenuto che la documentazione in atti consente di rilevare che la Società Melfi ha in fatto confermato che alla data del 13 agosto 2010 i soggetti individuati non possedevano i requisiti richiesti dalla normativa vigente; preso atto che, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010 - 11, in caso di concessione delle licenze, la designazione di soggetti non idonei costituisce illecito disciplinare; accertata la inidoneità dei soggetti indicati per i compiti previsti; rilevato che le eccepite difficoltà legate alla applicazione di una nuova normativa non possono essere prese in considerazione; considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione; P.Q.M. in accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni:
▪ penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la AS Melfi Srl;
▪ inibizione di giorni 30 (trenta) per il Presidente Giuseppe Maglione.
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