F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (232) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO LUZZANA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl), ALBERTO ZANGA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl) E DELLA SOCIETÀ TRITIUM CALCIO 1908 Srl ▪ (N°. 3345/270pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011
(232) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO LUZZANA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl), ALBERTO ZANGA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl) E DELLA SOCIETÀ TRITIUM CALCIO 1908 Srl ▪ (N°. 3345/270pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).
Il deferimento Con provvedimento del 7 dicembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Signor Giacomo Luzzana, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, e il Signor Alberto Zanga, in qualità di Amministratore delegato e Legale rappresentante della sopra citata Società, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - punti 11) e 12) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/201, pubblicato con CU N°. 117/A del 25 Maggio 2010; nonché la Società Tritium Calcio 1908 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti. Nei termini previsti, i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva congiunta, mediante la quale hanno contestato gli addebiti loro ascritti. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ per il Signor Giacomo Luzzana la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti);
▪ per il Signor Alberto Zanga la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti);
per la Società Tritium Calcio 1908 Srl la sanzione della penalizzazione di 3 (tre) punti. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha richiesto il loro proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Dalla documentazione esibita risulta che, nel termine stabilito dal C.U. N°. 71/A del 13 Agosto 2010, la Tritium Calcio 1908 Srl non ha depositato le schede informative riguardanti il Delegato e il Vice Delegato alla sicurezza (punto 11), ma soltanto una documentazione incompleta relativa agli addetti alla sicurezza/Steward, concernente in particolare le modalità di reclutamento e di formazione degli stessi (punto 12). Successivamente, in data 27 Agosto 2010, la Società deferita ha depositato la documentazione mancante relativa al punto 11) e altresì le schede complete in conformità a quanto previsto al punto 12) della normativa sopra richiamata. Tuttavia, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 del CU n. 117/A del 25 Maggio 2010, “in caso di concessione della licenza, l’inosservanza degli ulteriori termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata dagli Organi di Giustizia Sportiva”. Ne deriva che la Tritium Calcio 1908 Srl è responsabile della violazione ascritta. Le giustificazioni addotte dai deferiti non sono sufficienti ad escludere il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti. Tale comportamento antiregolamentare è imputabile al Signor Giacomo Luzzana, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, e al Signor Alberto Zanga, Amministratore delegato e Legale rappresentante della suddetta Società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra i medesimi soggetti e la Società Tritium Calcio 1908. Delle violazioni suddette è chiamata a rispondere la Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri Legali rappresentanti. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione; P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni:
▪ per il Signor Giacomo Luzzana l’inibizione per giorni 30 (trenta);
▪ per il Signor Alberto Zanga l’inibizione per giorni 30 (trenta);
▪ per la Società Tritium Calcio 1908 Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
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