F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GOZZI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Virtus Entella Srl) E DELLA SOCIETÀ VIRTUS ENTELLA Srl ▪ (N°. 3335/268pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GOZZI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Virtus Entella Srl) E DELLA SOCIETÀ VIRTUS ENTELLA Srl ▪ (N°. 3335/268pf10-11/SP/gb del 30.11.2010). Il Deferimento Con provvedimento del 7 dicembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Signor Antonio Gozzi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Virtus Entella Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, per aver depositato le schede informative relative al Delegato alla sicurezza e al Vice Delegato alla sicurezza non corredate dai documenti relativi alle nomine dei soggetti indicati; nonché la Virtus Entella Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Entro i termini previsti, i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva congiunta, mediante la quale hanno contestato gli addebiti loro ascritti nel deferimento. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Signor Antonio Gozzi l’inibizione per mesi 1 (uno) e 10 (dieci) giorni; ▪ per la Virtus Entella Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha richiesto il loro proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Dalla documentazione esibita risulta che, nel termine stabilito dal C.U. N°. 71/A del 9 Agosto 2010, la Virtus Entella Srl depositava le schede informative relative al delegato alla sicurezza nonché al vice delegato alla sicurezza, incomplete in quanto prive dei documenti relativi alla nomina di tali soggetti. Successivamente, in data 15 Settembre 2010 la Società deferita depositava la documentazione mancante. Tuttavia, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, in caso di concessione della licenza, l’inosservanza degli ulteriori termini, costituisce illecito disciplinare e ciò è sanzionato dagli Organi di Giustizia Sportiva. Ne deriva che la Virtus Entella Srl è responsabile della violazione ascritta. Le giustificazioni addotte dai deferiti non sono sufficienti ad escludere il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti. Tale comportamento antiregolamentare è imputabile al Signor Antonio Gozzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Virtus Entella Srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la suddetta Società. Delle violazioni suddette è chiamata a rispondere la Virtus Entella Srl ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. n.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni: ▪ al Signor Antonio Gozzi l’inibizione per giorni 30 (trenta); ▪ alla Virtus Entella Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
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