F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (229) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (N°. 3367/278pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011
(229) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (N°. 3367/278pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti; visto il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di:
● Francesco Ferraris, Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl per violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) 12) e 16) del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver rispettato il termine di due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito della scheda informativa del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza – steward (modulo 12) e della attestazione da parte del Settore Tecnico relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario;
● Società FC Canavese a r.l. per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante; letta la memoria difensiva 10 gennaio 2011 depositata in giudizio dai soggetti deferiti con la quale si assume che il ritardato invio dei moduli 11 A, 11 B e 12, nonché il ritardato deposito della documentazione attestante il tesseramento di un operatore sanitario debbano essere inquadrati come mere irregolarità formali e che un sostanziale adempimento sarebbe intervenuto due giorni prima dell’esordio “casalingo” della Società; ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società FC Canavese;
▪ inibizione di 2 (due) mesi per il Presidente Francesco Ferraris;
ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti ribadendo quanto già esposto nella propria memoria difensiva e rilevando, quanto alla mancata attestazione da parte del Settore Tecnico relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario, di aver richiesto detto tesseramento e che, in assenza di risposta da parte degli Uffici Federali, non può contestarsi il mancato deposito della attestazione; considerato che la normativa pubblicata su C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 appare chiara e di facile interpretazione dei contenuti quando fa riferimento alla necessità di presentare la documentazione richiesta “non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica” e che, pertanto, non può ipotizzarsi un diverso termine con riferimento alla prima gara casalinga della stagione agonistica; ritenuto che la documentazione in atti consente di rilevare che la Società FC Canavese con la dichiarazione 13 agosto 2010 si limitava ad assicurare che erano in corso di perfezionamento tutti gli adempimenti dovuti e in effetti la documentazione richiesta è stata presentata solo il 25 agosto 2010; preso atto che, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010 - 11, in caso di concessione delle licenze, l’inosservanza dei termini costituisce illecito disciplinare; accertata la palese inosservanza dei termini per il deposito della scheda informativa sia del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), sia del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), sia degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) e della attestazione, da parte del Settore Tecnico, relativa al tesseramento di almeno un operatore sanitario, che determina la violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) 12) e 16) Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010; rilevato in particolare che, per quanto concerne la mancata attestazione del Settore Tecnico, la semplice richiesta di tesseramento non può sanare l’inadempimento; considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. n.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione; P.Q.M.
in accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni:
▪ penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la FC Canavese Srl;
▪ inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Presidente Francesco Ferraris.
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