F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (222) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (N°. 3395/285pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011
(222) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (N°. 3395/285pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, con il quale Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Giorgio Veltroni, Presidente e Legale rappresentante dell’Alessandria e la Società, per rispondere, rispettivamente:
● Il Sig. Giorgio Veltroni della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per irregolare deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6 agosto 2010, delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia;
● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotte ascritta al proprio Legale rappresentante; letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dai deferiti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di 1 (uno) mese e 10 (dieci) giorni in danno del Sig. Giorgio Veltroni e della penalizzazione di punti 2 (due) in danno della US Alessandria Calcio 1912 Srl (d’ora in avanti anche detta l’“Alessandria” ovvero la “Società”), e il difensore dei deferiti, che ha concluso per il loro proscioglimento, osserva quanto segue. Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta documentalmente provato che la Società ha indicato, nelle rispettive schede informative del Delegato alla Sicurezza e del Vice Delegato alla Sicurezza, due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente. Ne deriva che i deferiti sono responsabili dei comportamenti ascritti. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione; P.Q.M. in accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Giorgio Veltroni e della US Alessandria Calcio 1912 Srl e, per l’effetto, commina al primo la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla seconda la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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