F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (228) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANOLO BUCCI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), E DELLA SOCIETÀ US PERGOCREMA 1932 Srl ▪ (N°. 3369/280pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (228) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANOLO BUCCI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), E DELLA SOCIETÀ US PERGOCREMA 1932 Srl ▪ (N°. 3369/280pf10-11/SP/gb del 1.12.2010). La Procura Federale in data 30 novembre 2010 ha disposto il deferimento di: ● Sig. Manolo Bucci, Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N. 117/A del 25.05.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.8.2010 e con riferimento alla scheda informativa relative al Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B), documentazione non conforme e/o in contrasto con quanto previsto in materia di sicurezza di impianti sportivi, indicando un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia, palese violazione di quanto richiesto dal predetto richiamato Titolo III, punto 11; ● Società US Pergocrema 1932 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. In particolare, la Procura, a seguito della nota (N°. 4022.36/GS/as del 27.09.2010) pervenuta in data 28.9.2010 da parte della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC, ha ritenuto riscontrato che le schede informative relative al Vice Delegato (moduli 11B) sono state depositate con indicazione di un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione richiesti per i soggetti deputati alle suddette funzioni. Da parte della Procura Federale si è ritenuto altresì che la condotta succitata, così come evidenziata, irregolare deposito del modulo 11B entro il termine del 13.08.2010 – “non oltre due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica” - integra la violazione all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011 (Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010) e che detto comportamento sia ascrivibile al Sig. Manolo Bucci, in qualità di Legale Rappresentante, e che la Società US Pergocrema 1932 Srl debba rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S per violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante. In data 12.1.2011, i deferiti facevano pervenire memorie difensive. A difesa si adduceva che l’imperfetta comunicazione della scheda in questione poteva configurare al massimo una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale, per di più tempestivamente e integralmente sanata, entro il termine del 13.8.2010, dall’invio a mezzo fax alla commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, per il tramite della lega competente, di una nota di rettifica (che si accompagnava ad altri moduli e allegati riguardanti le figure del Dirigente Responsabile della Gestione e del Segretario generale/Sportivo), riportante l’indicazione di un nuovo nominativo del Vice-Delegato per la Sicurezza, nella persona del Sig. Giuseppe Gangi, dotato di tutti i requisiti (formativi e amministrativi) normativamente prescritti. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione di 1 mese per il Sig. Manolo Bucci e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per la Società, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. I difensori dei deferiti, richiamando quanto già riportato nelle conclusioni riportate nella memoria difensiva, ne chiedevano l’accoglimento. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante e alla documentazione depositata in giudizio. Dagli atti acquisiti alla presente procedura, risulta provato che i moduli 11B depositati in data 13.8.2010 da parte della Società US Pergocrema 1932 Srl recano l’indicazione di soggetti nominati quali Vice Delegato per la Sicurezza che non hanno i requisiti di formazione richiesti dal Modulo 11B. In particolare, non risulta trasmesso, in data 13.8.2010, un modulo 11B recante i dati e il nominativo del Sig. Gangi Giuseppe quale Vice Responsabile per la Sicurezza, nonché la correlativa documentazione, così come specificatamente previsto dalla normativa. Ciò si evince dalla ricevuta dell’invio fax (h. 12.20 del 13.8.2010), da cui si palesa la trasmissione di un fax composto di pagine 12, che ha ad oggetto i soli moduli relativi al Dirigente Responsabile per la Gestione Sig. Bucci e al Segretario Generale Sig. Pierangelo Manzi, oltre a documentazione societaria di supporto (verbale c.d.a.). Dalla detta trasmissione del fax del 13.8.2010 non risulta provato l’invio degli ulteriori documenti che sarebbero stati inerenti alla nomina del Vice Delegato per la Sicurezza Sig. Gangi Giuseppe (che constavano di 6 ulteriori pagine) ovvero il conferimento dell’incarico (all. 1, alle difese Bucci) e l’attestato di frequenza al corso CONI, l’attestato Andes e il Curriculum Vitae (all. 2 alle difese Bucci). In seguito, il Pergocrema ha inviato un ulteriore fax (h.12.49 del 13.8.2010), comprendente il modulo 11B con l’indicazione specifica del Sig. Falconi Claudio, soggetto sprovvisto dei requisiti richiesti, a integrazione del fax precedente, ma indirizzandolo non alla Commissione competente, così come espressamente prescritto dalla normativa, bensì, genericamente, alla Lega Pro. Per tutto quanto sopra rilevato, le difese presentate nell’interesse dei deferiti, quantunque valutate, non possono essere accolte, ritenendo quindi integrata la fattispecie prevista dall’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, in capo ai soggetti deferiti. P.Q.M. La Commissione disciplinare dichiara responsabili i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e per l’effetto infligge: ▪ l’inibizione di giorni 30 (trenta) al Sig. Manolo Bucci; ▪ la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Società US Pergocrema 1932 Srl.
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