F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47 del 20.01.2011 (68) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DELLA CORTE (Presidente della Soc. Viribus Unitis) E DELLA SOCIETA’ VIRIBUS UNITIS (nota n. 1032/1659pf09-10/SS/fc del 12.8.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47 del 20.01.2011
(68) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DELLA CORTE (Presidente della Soc. Viribus Unitis) E DELLA SOCIETA’ VIRIBUS UNITIS (nota n. 1032/1659pf09-10/SS/fc del 12.8.2010).
Con provvedimento del 12.8.2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare:
● Il Sig. Antonio Della Corte, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in riferimento all’art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito, nella stagione 2009/2010, al sig. Vincenzo Scafa di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento, con la Viribus Unitis nel periodo 27.4.2010 – 10.5.2010;
● la Società Viribus Unitis a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al Presidente ed al proprio tecnico ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS. All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Antonio Della Corte e la Società Viribus Unitis, tramite il loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Antonio Della Corte, sanzione dell’inibizione per mesi 3, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS alla inibizione per mesi 1; pena base per la Società Viribus Unitis, sanzione dell’ammenda di € 1.800,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 800,00]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS, secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1 CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Antonio Della Corte l’inibizione per mesi 1 (uno);
▪ alla Società Viribus Unitis l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00);
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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