F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47 del 20.01.2011 (102) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO POLLASTRINI (Presidente della Soc. ASD Pro Eureka & Settimo) E DELLA SOCIETA’ ASD PRO EUREKA & SETTIMO (nota n. 1484/1660pf09-10/SS/fc del 17.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47 del 20.01.2011 (102) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO POLLASTRINI (Presidente della Soc. ASD Pro Eureka & Settimo) E DELLA SOCIETA’ ASD PRO EUREKA & SETTIMO (nota n. 1484/1660pf09-10/SS/fc del 17.9.2010). Con provvedimento del 17.9.2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare: ● Il Sig. Marco Pollastrini, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 delle NOIF per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere consentito al sig. Marcello Miano (leggasi Vito Cucco) di svolgere attività di natura tecnica per la Soc. ASD Pro Eureka&Settimo, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa; ● la Società ASD Pro Eureka&Settimo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente ed al tecnico. All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Marco Pollastrini e la Società ASD Pro Eureka&Settimo, tramite il loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Marco Pollastrini, sanzione dell’inibizione per mesi 3, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS alla inibizione per mesi 1; pena base per la Società ASD Pro Eureka&Settimo, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 500,00]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS, secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1 CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Marco Pollastrini l’inibizione per mesi 1 (uno); ▪ alla Società ASD Pro Eureka&Settimo l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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