F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47 del 20.01.2011 (196) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ORANGES (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Marigliano Marcianise C5) E DELLA SOCIETA’ ASD MARIGLIANO MARCIANISE C5 (nota n. 3451/1698pf09- 10/AM/Seg. del 6.12.2010). (197) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELANGELO FANTINI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Calcio a 5 Imola) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO A 5 IMOLA (nota n. 3452/1699pf09- 10/AM/Seg. del 6.12.2010). (198) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO MONTELPARE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD S. Giorgio Calcio a 5, ora ASD Futsal Samb) E DELLA SOCIETA’ ASD S. GIORGIO CALCIO A 5 ora ASD FUTSAL SAMB (nota n. 3453/1700pf09-10/AM/Seg. del 6.12.2010). (199) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA DE AGOSTINI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Calcio a 5 2007, ora ASD Domus Chia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ CALCIO A 5 2007 ora ASD DOMUS CHIA CALCIO A 5 (nota n. 3456/1701pf09-10/AM/Seg. del 6.12.2010). (200) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZO ANSELMI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Coar Orvieto) E DELLA SOCIETA’ ASD COAR ORVIETO (nota n. 3455/1702pf09-10/AM/Seg. del 6.12.2010). (201) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIURATO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Thiene Calcio a 5, ora ASD Zane Vicenza Calcio a 5), ANGELO TONON (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5) E DELLE SOCIETA’ ASD THIENE CALCIO A 5 ora ASD ZANE VICENZA CALCIO A 5 E GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 (nota n. 3454/1704pf09-10/AM/Seg. del 6.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47 del 20.01.2011 (196) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ORANGES (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Marigliano Marcianise C5) E DELLA SOCIETA’ ASD MARIGLIANO MARCIANISE C5 (nota n. 3451/1698pf09- 10/AM/Seg. del 6.12.2010). (197) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELANGELO FANTINI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Calcio a 5 Imola) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO A 5 IMOLA (nota n. 3452/1699pf09- 10/AM/Seg. del 6.12.2010). (198) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO MONTELPARE (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD S. Giorgio Calcio a 5, ora ASD Futsal Samb) E DELLA SOCIETA’ ASD S. GIORGIO CALCIO A 5 ora ASD FUTSAL SAMB (nota n. 3453/1700pf09-10/AM/Seg. del 6.12.2010). (199) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA DE AGOSTINI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Calcio a 5 2007, ora ASD Domus Chia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ CALCIO A 5 2007 ora ASD DOMUS CHIA CALCIO A 5 (nota n. 3456/1701pf09-10/AM/Seg. del 6.12.2010). (200) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZO ANSELMI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Coar Orvieto) E DELLA SOCIETA’ ASD COAR ORVIETO (nota n. 3455/1702pf09-10/AM/Seg. del 6.12.2010). (201) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIURATO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Thiene Calcio a 5, ora ASD Zane Vicenza Calcio a 5), ANGELO TONON (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5) E DELLE SOCIETA’ ASD THIENE CALCIO A 5 ora ASD ZANE VICENZA CALCIO A 5 E GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 (nota n. 3454/1704pf09-10/AM/Seg. del 6.12.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti, previa riunione dei procedimenti per connessione oggettiva; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale preliminarmente previo produzione di dichiarazione del CR Veneto dal quale si attesta che le Società ASD Zane Vicenza Calcio a 5 e Gruppo Fassina Calcio a 5 hanno svolto attività di settore giovanile per la stagione 2009/2010, ha richiesto per le stesse e per i rispettivi legali rappresentanti il proscioglimento, mentre ha concluso chiedendo il riconoscimento di responsabilità con la conseguente sanzione dell’inibizione per mesi 1 in danno di: Massimo Oranges, Michelangelo Fantini, Massimiliano Montelpare, Claudia De Agostini, Lorenzo Anselmi; e dell’ammenda di € 4.000,00 per le Società: ASD Marigliano Marcianise C5, ASD Calcio a 5 Imola, ASD Futsal Samb, ASD Domus Chia Calcio a 5, ASD Coar Orvieto. rilevato che per le parti deferite è comparso il legale della Società Fassina e del suo Presidente, nonché il sig. Lorenzo Anselmi in qualità di Presidente della Soc. Coar Orvieto, osserva quanto segue: Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente: - i dirigenti della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del CGS in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1 luglio 2009 e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2009 della Divisione Calcio a Cinque. - le Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Le circostanze addebitate ai deferiti, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che i medesimi, dirigenti legali rappresentanti e relative Società, non hanno adempiuto all’obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. A parte va però rilevato che il Sig. Tonon e la Società Gruppo Fassina Calcio a 5, nonché il sig. Giuriato e la Società ASD Zane Vicenza Calcio a 5 hanno fatto pervenire in termini esaustive memorie difensive in cui argomentano in modo condivisibile di aver effettivamente svolto l’attività giovanile richiesta dalle succitate disposizioni, altresì si rileva che la Soc. Coar Orvieto ha fatto pervenire le proprie deduzioni difensive, che però debbono dichiararsi inammissibili, in quanto pervenute fuori dai termini previsti e disciplinati dal vigente CGS. In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto infligge la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) in danno di: Massimo Oranges, Michelangelo Fantini, Massimiliano Montelpare, Claudia De Agostini e Lorenzo Anselmi; e dell’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) per le Società: ASD Marigliano Marcianise C5, ASD Calcio a 5 Imola, ASD Futsal Samb, ASD Domus Chia Calcio a 5 e ASD Coar Orvieto. Proscioglie i sigg.ri Davide Giurato e Angelo Tonon nonché le Società ASD Zane Vicenza Calcio a 5 e Gruppo Fassina Calcio a 5 dagli addebiti loro contestati.
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