F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50 del 01.02.2011 (338) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO GUIDI, MARIO BATTAGLINI, PAOLO FALUGI, PAOLO BISIO, MARIO DI LORENZO (Dirigenti della Società AC Pisa 1909 SSD Srl), CARLO BATTINI (Presidente della Società AC Pisa 1909 SSD Srl) E DELLA SOCIETÁ AC PISA 1909 SSD Srl ▪ (N°. 8356/904pf09-10/SS/Segr del 26.5.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50 del 01.02.2011 (338) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO GUIDI, MARIO BATTAGLINI, PAOLO FALUGI, PAOLO BISIO, MARIO DI LORENZO (Dirigenti della Società AC Pisa 1909 SSD Srl), CARLO BATTINI (Presidente della Società AC Pisa 1909 SSD Srl) E DELLA SOCIETÁ AC PISA 1909 SSD Srl ▪ (N°. 8356/904pf09-10/SS/Segr del 26.5.2010). Il deferimento Con provvedimento del 27 Maggio 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Marcello Guidi, il Signor Mario Battaglini, il Signor Paolo Falugi, il Signor Paolo Biso, il Signor Mario Di Lorenzo all’epoca dei fatti dirigenti della Società AC Pisa 1909, il Signor Carlo Battini, all’epoca dei fatti Presidente della Società AC Pisa 1909, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.; nonché la Società AC Pisa 1909 SSD a rl per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del G.C.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per la condotta ascrivibile al proprio Presidente e ai propri tesserati. In particolare, venivano deferiti il Signor Marcello Guidi anche in relazione all’art. 23, comma 1, delle NOIF per avere, nel corso della stagione sportiva 2009-2010 assunto la conduzione tecnica della squadra in assenza di abilitazione; il Signor Battaglini, il Signor Falugi, il Signor Biso ed il Signor Di Lorenzo in relazione all’art. 61, comma 1 delle NOIF, per aver sottoscritto delle distinte ufficiali di gara indicando il Signor Guidi, non abilitato, come allenatore; infine, il Signor Battini in riferimento all’art. 23, comma 1 delle NOIF, per aver consentito al Signor Guidi di svolgere attività di allenatore pur senza titolo, per non aver nominato un tecnico abilitato e per aver comunque sottoscritto la domanda di partecipazione al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi del CR Toscana utilizzando dati infedeli riguardanti la posizione federale del Signor Guidi. Soltanto i deferiti Sigg. Battini, Battaglini, Biso e Di Lorenzo, nonché la Società AC Pisa facevano pervenire le proprie memorie difensive nei termini previsti. All’odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e i difensori dei deferiti Signor Marcello Guidi, Signor Mario Battaglini, Signor Paolo Biso, Signor Mario Di Lorenzo, Signor Carlo Battini e AC Pisa 1909, i quali hanno presentato istanza di applicazione della pena ex art. 23 CGS. In relazione a tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Marcello Guidi, Mario Battaglini, Paolo Biso, Mario Di Lorenzo, Carlo Battini e la Società AC Pisa SSD 1909 Srl, tramite i loro difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, C.G.S., [“pena base per il Sig. Marcello Guidi, sanzione dell’inibizione per giorni 135 (centotrentacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a giorni 90 (novanta); pena base per i Sig.ri Mario Battaglini, Paolo Biso, Mario Di Lorenzo, sanzione dell’inibizione per giorni 65 (sessantacinque) ciascuno, diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a giorni 45 (quarantacinque) ciascuno; pena base per il Sig. Carlo Battini, sanzione dell’ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 500,00 (Euro cinquecento/00); pena base per la Società AC Pisa SSD 1909 Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.250,00 (Euro duemiladuecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)]. considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 90 (novanta) per il Sig. Marcello Guidi; ▪ inibizione di giorni 45 (quarantacinque/00) ciascuno per i Sig.ri Mario Battaglini, Paolo Biso, Mario Di Lorenzo; ▪ ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento) per il Sig. Carlo Battini; ▪ ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società AC Pisa SSD 1909 Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Nel proseguimento, la Procura Federale ha pertanto richiesto per il Signor Paolo Falugi l’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Dall’esame della documentazione allegata al deferimento, la Società Pisa Calcio non comunicava nella domanda di iscrizione al campionato Allievi e Giovanissimi Regionali del CR Toscana il numero di tessera del Signor Guidi; sin seguito, la stessa Società comunicava un numero di tessera qualificando il Signor Guidi inizialmente come allenatore di base, ma in seguito quale istruttore di giovani calciatori della squadra Giovanissimi Regionali. Successivamente ai sopra esposti accadimenti, il Pisa AC chiedeva al Presidente del CRT una deroga a favore del Signor Guidi per la conduzione della squadra Giovanissimi Regionali, che però veniva negata. Accertato, pertanto, che il Signor Marcello Guidi ha assunto la conduzione tecnica della squadra Giovanissimi Regionali dell’AC Pisa Calcio, comparendo nella distinta di 20 gare, nel corso della stagione sportiva 2009-2010, senza avere la prescritta abilitazione e senza averla mai conseguita, neanche in epoca successiva, ne deriva che il Signor Paolo Falugi è responsabile di aver sottoscritto due distinte ufficiali di gara della squadra Giovanissimi Regionali della AC Pisa 1909 SSD a rl, indicando il nominativo del Signor Marcello Guidi quale allenatore, che risultava privo della necessaria abilitazione tecnica. Per tali motivi il deferito è responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 61, comma 1 delle NOIF. In conclusione, all’esito del dibattimento sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del deferito che deve essere condannato alle sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina a carico del Sig. Paolo Falugi la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due).
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