F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50 del 01.02.2011 (288) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NELIO TABOGA (Presidente della Società ASD Manzanese) E DELLA SOCIETÁ MANZANESE ▪ (N°. 7003/1280pf09-10/MS/vdb del 23.4.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50 del 01.02.2011 (288) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NELIO TABOGA (Presidente della Società ASD Manzanese) E DELLA SOCIETÁ MANZANESE ▪ (N°. 7003/1280pf09-10/MS/vdb del 23.4.2010). Il deferimento Con atto del 23.4.2010, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Nazionale Disciplinare il Sig. Nelio Taboga, Presidente della ASD Manzanese, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto stabilito al punto 14) del C.U. LND N°. 1 SS 2009-2010 del 3/7/2009, per aver disatteso l’obbligo di depositare l’accordo economico oneroso/gratuito per la S.S. 2009/2010 per l’allenatore di 2° categoria Zanutta Michele, responsabile della Prima Squadra della ASD Manzanese e la ASD Manzanese, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del CGS, delle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio allenatore. Il Sig. Nelio Taboga, nella qualità di Presidente della ASD Manzanese ha fatto pervenire delle deduzioni, a difesa di quanto rilevato dalla Procura Federale, nella quali sostiene: che all’epoca dei fatti, in quanto neo-presidente, non era a conoscenza della normativa violata; che non sussisteva alcun accordo economico con l’allenatore Zanutta essendo le prestazioni rese a titolo gratuito e che il rapporto tra la squadra e l’allenatore è cessato in data del 16/2/2010; di non avere ricevuto le comunicazioni in data 15/9 e 13/11 del 2009 con le quali il Comitato Interregionale ha invitato la ASD Manzanese a depositare l’accordo in essere con l’allenatore; di riconoscere in ordine ai fatti enunciati dalla Procura Federale la propria responsabilità soggettiva nonché la responsabilità oggettiva della ASD Manzanese. Alla riunione odierna, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Nelio Taboga la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) e per la ASD Manzanese la sanzione dell’ammenda di Euro 3.000,00 (Euro tremila/00). Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento, le comunicazioni in data 15/9/2009 e 13/11/2009 inviate dal Comitato Interregionale alla ASD Manzanese e fornite di rapporto di avvenuta ricezione, nonché la ammissione di responsabilità del Presidente della ASD Manzanese circa il mancato deposito del rapporto in essere tra la squadra e l’allenatore, indicano che la ASD Manzanese si è resa inadempiente agli obblighi su di sé gravanti in base alla normativa violata. La ASD Manzanese, quindi, ha disatteso l’obbligo di depositare l’accordo economico oneroso/gratuito per la SS 2009/2010 in essere con l’allenatore Michele Zanutta, così come disposto dal punto 14 del C.U. N°. 1 LND SS 2009/2010. Le difese del Sig. Nelio Taboga non possono trovare accoglimento, essendo irrilevante la mancata conoscenza della normativa da parte del Presidente, nonché documentalmente contestata dalla Procura la ricezione da parte della ASD Manzanese delle comunicazione in data 15/9/2009 e 13/11/2009 inviate dal Comitato Interregionale. L’accertato compimento dell’illecito comporta l’accoglimento del Deferimento e, in merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale infligge alla ASD Manzanese la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) e al Sig. Nelio Taboga quella dell’inibizione per mesi 2 (due).
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