F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52 del 03.02.2011 (272) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO DEODATI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), E DELLA SOCIETÁ TERNANA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 4264/450pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52 del 03.02.2011
(272) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO DEODATI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), E DELLA SOCIETÁ TERNANA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 4264/450pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 3.1.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Angelo Deodati, Presidente e Legale Rappresentante della Società Ternana Calcio Spa, nonché la Società Ternana Calcio Spa per rispondere: il Sig. Deodati della violazione di cui all'art. 85, lettera C, paragrafo V NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, e all'art. 90, c. 2, NOIF per non aver attestato agli Organi Federali, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi luglio, agosto e settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1 CGS. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia come la Società abbia in effetti tempestivamente dichiarato di aver effettuato i previsti pagamenti ad eccezione delle ritenute Irpef, versate solo successivamente. Si ritiene pertanto, anche per il comportamento collaborativo della Società umbra, che la pena applicabile possa essere la sola ammenda. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Angelo Deodati: 3 (tre) mesi di inibizione;
▪ per la Società Ternana Calcio Spa: 1 (uno) punto di penalizzazione.È comparso altresì il difensore dei deferiti, nonché il Sig. Deodati, di persona, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va nel suo complesso accolto. Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni Covisoc e dalla documentazione in atti - che la Società Ternana Calcio Spa e, per essa, il suo su citato dirigente, effettivamente non ha tempestivamente ottemperato a tutto quanto previsto dalle norme federali e, in particolare, il suo Presidente, Sig. Deodati, non ha documentato, entro il termine del 15.11.10, il pagamento delle ritenute Irpef in quanto avvenuto in realtà solo successivamente, in ritardo rispetto al termine perentorio stabilito, come anche correttamente evidenziato dalla stessa difesa degli incolpati. La citata tempestiva dichiarazione del mancato adempimento, sia pure alle sole ritenute, non può infatti considerarsi una scriminante dell’inadempimento che si è comunque concretizzato. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Angelo Deodati la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due); alla Società Ternana Calcio Spa la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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