F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52 del 03.02.2011 (273) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÁ FC CATANZARO Spa ▪ (nota N°. 4230/455pf10-11/SP/blp del 3.1.2011). (278) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÁ FC CATANZARO Spa ▪ (nota N°. 4273/490pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52 del 03.02.2011 (273) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÁ FC CATANZARO Spa ▪ (nota N°. 4230/455pf10-11/SP/blp del 3.1.2011). (278) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÁ FC CATANZARO Spa ▪ (nota N°. 4273/490pf10-11/SP/blp del 4.1.2011). Con provvedimenti del 3.1.2011 e del 4.1.2011, NN°. 4230/455pf10-11/SP/blp e 4273/490pf10-11/SP/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare il Signor Antonio Aiello, nella qualità in rubrica, e la Società FC Catanzaro Spa, per rispondere, rispettivamente: ● il Signor Aiello della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo IV delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società, per entrambi i Deferimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Rappresentante Legale relativamente. Alla riunione odierna, questa Commissione, preliminarmente, vista l’istanza di riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, presentata dalla Procura Federale, ritiene di dovervi provvedere; visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 5 (cinque) per il Sig. Aiello e punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società FC Catanzaro Spa; nessuno è comparso per le parti deferite; osserva quanto segue. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Aiello risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: ● al Signor Aiello Antonio, l’inibizione di mesi 5 (cinque); ● alla Società FC Catanzaro Spa, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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