F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53 del 03.02.2011 (281) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIOVANNI CAFFO (Presidente e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 4274/451pf10- 11/SP/blp del 4.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53 del 03.02.2011
(281) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIOVANNI CAFFO (Presidente e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 4274/451pf10- 11/SP/blp del 4.1.2011).
Con nota del 6 dicembre 2010 la Co.Vi.So.C. evidenziava che la Società US Vibonese Calcio Srl non aveva documentato entro il termine del 15 novembre 2010 il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, così violando il disposto dell’art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF. Di seguito a tale nota la Procura Federale in data 4 gennaio 2011 deferiva a questa Commissione il Sig. Giovanni Giuseppe Caffo, quale Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl e la stessa Società US Vibonese Calcio Srl e contestava al primo la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C) paragrafo V) delle NOIF in relazione all’art. 10 comma 3 CGS ed all’art. 90 comma 2 delle NOIF attesa la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dei pagamenti di cui sopra; alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS per gli addebiti mossi al proprio Rappresentante Legale. Alla riunione odierna la Procura Federale, descritto il fatto, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: l’inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Giovanni Giuseppe Caffo e la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società US Vibonese Calcio, da scontarsi nelle presente stagione sportiva. I deferiti non hanno contro dedotto, né sono comparsi all’odierna riunione. Il deferimento è fondato. Ai sensi dell’art. 85 punto B) delle NOIF, recante la elencazione degli adempimenti a carico delle Società della Lega Professionisti Serie C (oggi Prima e Seconda Divisione), le Società devono far pervenire alla Lega di appartenenza entro la data di chiusura di ciascun trimestre la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente (Prg. IV) e devono depositare presso la Co.Vi.So.C. entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals (nonché del Fondo Fine Carriera), riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente (Prg. V). Tale attestazione deve essere portata da dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale. Nel caso in esame risulta accertato e peraltro non contestato che tali adempimenti non sono stati rispettati, con conseguente accoglimento, unitamente al deferimento, della proposta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale, che è conforme all’art. 10, commi 3 secondo capoverso e 4 ,CGS. P.Q.M. infligge al Sig. Giovanni Giuseppe Caffo, nella qualità, l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla società US Vibonese Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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