F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53 del 03.02.2011 (280) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAVINO TESORO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 4277/489pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53 del 03.02.2011
(280) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAVINO TESORO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 4277/489pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).
Il Deferimento
Con provvedimento del 4.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare il Signor Savino Tesoro, nella qualità in rubrica, e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere, rispettivamente:
● il Signor Tesoro Savino della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Rappresentante Legale.
Il Patteggiamento
All’inizio della riunione odierna, il Sig. Savino Tesoro, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Savino Tesoro, tramite il proprio difensore, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, C.G.S., [“pena base per il Sig. Savino Tesoro, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Savino Tesoro. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. Per la Società il Segretario Generale si è rimesso alle valutazioni della Commissione.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Legale Rappresentante della suddetta Società risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto. Della violazione ascritta al legale rappresentante risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, anche la società. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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