• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54 del 03.02.2011
(175) – APPELLO DEL SIG. JUAN CARLOS ROSA (calciatore già tesserato per la Soc. ASD Real Squinzano, attualmente tesserato per la Soc. USD Lanusei Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia – CU n. 33 dell’11.11.2010).
(185) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SQUINZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia – CU n. 33 dell’11.11.2010).
(191) – APPELLO DEL SIG. ELIO TRESI (dirigente della Soc. ASD Real Squinzano) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia – CU n. 33 dell’11.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54 del 03.02.2011
(175) – APPELLO DEL SIG. JUAN CARLOS ROSA (calciatore già tesserato per la Soc. ASD Real Squinzano, attualmente tesserato per la Soc. USD Lanusei Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia - CU n. 33 dell’11.11.2010).
(185) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SQUINZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia - CU n. 33 dell’11.11.2010).
(191) – APPELLO DEL SIG. ELIO TRESI (dirigente della Soc. ASD Real Squinzano) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia - CU n. 33 dell’11.11.2010).
Con distinti reclami dei 16 e 20/11 e 17.12.2010, la ASD Real Squinzano, il Sig. Tresi, direttore sportivo della società all’epoca dei fatti, ed il Sig. Juan Carlos Rosa, calciatore della stessa, anch’esso all’epoca dei fatti, hanno impugnato la delibera, pubblicata su CU n. 33 dell’11.11.2010, con la quale la CD Territoriale presso il CR Puglia ha inflitto alla prima l’ammenda di € 5.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, al secondo l’inibizione di mesi tre ed al terzo la squalifica di mesi cinque. Alla riunione del 3.2.2011, previa riunione dei procedimenti attesane la connessione soggettiva ed oggettiva, il Sig. Rosa ha insistito per l’accoglimento del reclamo, evidenziando la buona fede alla quale ha improntato i suoi comportamenti, mentre la Procura Federale ha concluso per la conferma della decisione impugnata. Il Sig. Tresi e la ASD Real Squinzano sono rimasti assenti. La vicenda trae origine dal deferimento con il quale la Procura Federale ha incolpato i reclamanti di aver violato il combinato disposto degli artt. 1, co. 1, CGS, 29, co. 3, NOIF e 39, co. 2, Regolamento LND, per aver stipulato, in violazione delle specifiche norme, accordi economici per assicurarsi le prestazioni sportive del Sig. Rosa, al quale è stata contestata anche la violazione dell’art. 30 Statuto FIGC, per aver adito la Giustizia ordinaria senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale. La ASD Real Squinzano chiede la revoca dell’ammenda o una sua significativa riduzione, sostenendo l’inesistenza di qualsiasi prova circa i fatti addebitati ai soggetti deferiti, i quali, rifiutandosi di corrispondere quanto loro chiesto dal Rosa, si sarebbero attenuti ai precetti federali circa il contenimento delle somme erogate nei limiti stabiliti dalle norme. Il Sig. Tresi, da parte sua, censura la delibera della CDT, ritenendola frutto di un’errata interpretazione delle norme violate, e chiarisce di aver esclusivamente saggiato la disponibilità del Rosa a tesserarsi per la ASD Squinzano verso la corresponsione di un rimborso spese nei limiti delle vigenti norme. Precisa, infine, che l’allontanamento del calciatore sarebbe stato determinato dalle gravi inadempienze imputabili allo stesso e dalle assurde richieste economiche. Il Sig. Rosa, infine, ritiene la decisione ingiusta sia nella parte in cui lo ha riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 30, co. 4, Statuto FIGC, sia nella parte in cui, non applicando la scriminante dello stato di necessità, ha ritenuto integrata la violazione del combinato disposto degli artt. 1, co. 1, CGS, 29, co. 3, NOIF e 39, co. 2, Regolamento LND. I reclami sono infondati e vanno pertanto rigettati. L’esame della documentazione posta a sostegno del deferimento ed il tenore delle dichiarazioni rese in fase di indagine evidenziano, senza ombra di dubbio, che le parti abbiano raggiunto un accordo verbale per cui la Società ASD Real Squinzano si sarebbe assicurata le prestazioni sportive del Sig. Juan Carlos Rosa, nella stagione sportiva 2009/2010, verso la corresponsione di € 10.000,00 oltre al vitto, all’alloggio e ad un biglietto aereo andata e ritorno per l’Argentina. Sul punto, a parte le dichiarazioni rese dal calciatore, la prova è stata raggiunta anche per quanto riferito dal Sig. Marulli, Presidente della Società. Lo stesso, da ritenere attendibile in ragione del ruolo rivestito e, soprattutto, per la scelta di non impugnare la decisione, ha chiarito che il Rosa era stato ospitato, a spese della ASD Real Squinzano, presso l’Hotel Perla di Casalabate, sino a quando “il suo contratto doveva intendersi risolto per scarso rendimento”, ed ha infine precisato che sino al giorno in cui ha lasciato la squadra, la Società ha corrisposto quanto pattuito, come risulta dalle ricevute, che provano erogazioni per € 5.030,00. Tali dichiarazioni, unite a quelle rese dal Sig. Tresi, provano senza ombra di dubbio l’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, avente ad oggetto le prestazioni sportive del Rosa per un intera stagione a fronte dell’erogazione illecita di emolumenti mensili, anche sotto forma di assunzione delle spese di vitto ed alloggio, nel quale la Società ha fatto uso del (tipico) potere (datoriale) di sanzionare disciplinarmente il (dipendente) calciatore, penalizzandolo dal punto di vista economico, per lo scarso rendimento e per essere rientrato con due settimane di ritardo dall’Argentina. Tra l’altro, è bene rilevare che il Tresi, nel corso della stessa audizione, smentendo quanto riferito poco prima e lo stesso contenuto del reclamo, ha infine chiarito che l’interruzione della collaborazione con il Rosa era stata causata solo da motivi disciplinari e dall’aver condizionato psicologicamente i compagni di squadra. Tale precisazione, che getta luce su quanto realmente accaduto tra la Società ed il tesserato, trova riscontro anche nelle dichiarazioni del Sig. Larrosa, compagno di squadra del Rosa e destinatario, a suo dire, di identico trattamento, il quale ha riferito che lo stesso, quale capitano, aveva insistentemente richiesto il pagamento delle competenze arretrate a nome di tutti i compagni di squadra, alcuni dei quali, successivamente, per tali motivi, avevano interrotto qualsiasi rapporto con la stessa. Venendo ora al Rosa, e per quanto apprezzabile sia stata la decisione di esporsi per il resto della squadra, questa Commissione non può accogliere la scriminante invocata dallo stesso, priva di ancoraggio normativo, non essendo sostenibile la tesi con la quale si intenderebbe legittimare l’inosservanza volontaria della normativa contestata in ragione dello stato di extracomunitario. In tal modo, difatti, svilendo le specifiche disposizioni di settore, si equiparerebbero situazioni diametralmente opposte ovvero quella di chi, conformemente allo spirito dilettantistico, si attiene alle regole e quella di chi, per propria scelta e senza esservi costretto, decide di determinarsi un una posizione di illiceità. Allo stesso modo, il reclamo del Sig. Rosa in merito alla legittima presentazione della querela in assenza di specifica autorizzazione federale non può essere accolto. È bene rilevare che lo stesso, il 17.2.2010, non ha inteso interessare l’AGO di atteggiamenti minacciosi, più o meno gravi, dei quali riferisce, invece, nella successiva denuncia fatta alla sola Procura Federale il 26.2.2010. Mentre nella prima (che non è stata tantomeno oggetto di una integrazione) il querelante riferisce solo della situazione di inadempienza venutasi a creare, nella seconda risalta la consapevolezza manifestata dal Rosa del divieto discendente dalla clausola compromissoria, consapevolezza che, ad avviso di questa Commissione, è invece sintomatica della volontà di aggiustare il tiro (senza però riuscirci) e tentare di giustificare un contegno che, al momento della presentazione della querela, aveva (ed ha) natura illecita, proprio perché in spregio dell’art. 30 Statuto FIGC. L’iter logico giuridico seguito dalla Commissione di prime cure deve ritenersi pertanto corretto anche relativamente alla congruità delle sanzioni inflitte ai deferiti. P.Q.M.
Rigetta i reclami e, per l’effetto, dispone incamerarsi le tasse versate dai sigg. Juan Carlos Rosa e Elio Tresi; dispone l’addebito della tassa non versata in capo alla Società ASD Real Squinzano.
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(175) – APPELLO DEL SIG. JUAN CARLOS ROSA (calciatore già tesserato per la Soc. ASD Real Squinzano, attualmente tesserato per la Soc. USD Lanusei Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia – CU n. 33 dell’11.11.2010).
(185) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD REAL SQUINZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia – CU n. 33 dell’11.11.2010).
(191) – APPELLO DEL SIG. ELIO TRESI (dirigente della Soc. ASD Real Squinzano) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia – CU n. 33 dell’11.11.2010)."