F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56 del 08.02.2011 (275) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO GALIGANI (Presidente e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) ANTONIO PUPINO (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) MARIA PIA LACATENA (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 4307/446pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56 del 08.02.2011
(275) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO GALIGANI (Presidente e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) ANTONIO PUPINO (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) MARIA PIA LACATENA (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl) E DELLA SOCIETÁ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 4307/446pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 4.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Vittorio Galigani, Presidente e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl, Antonio Pupino, Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl, Maria Pia Lacatena, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società FB Brindisi 1912 Srl, e la Societá FB Brindisi 1912 Srl, per rispondere, rispettivamente:
● i Signori Vittorio Galigani, Antonio Pupino e Maria Pia Lacatena: della violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nel termini stabiliti dalla normativa federale;
● la Società FB Brindisi 1912 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali Rappresentanti. All’inizio della riunione odierna il Signor Vittorio Galigani, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Vittorio Galigani, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Vittorio Galigani, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 40 (quaranta) al Signor Vittorio Galigani. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per i Signori Antonio Pupino, Maria Pia Lacatena e la Società FB Brindisi 1912 Srl. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno per i Signori Antonio Pupino e Maria Pia Lacatena, oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società FB Brindisi 1912 Srl. I difensori hanno chiesto il proscioglimento per i Signori Antonio Pupino e Maria Pia Lacatena, eccependo al riguardo che la documentazione inviata dalla Società in Lega in data 13.8.2010 consente di rilevare che la rappresentanza legale spettava in via esclusiva
al Presidente Vittorio Galigani. Motivi della decisione Come emerge dalla documentazione in atti la responsabilità del Presidente Galigani, peraltro riconosciuta in sede dei patteggiamento, produce la condanna della Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. Per quanto attiene invece ai dirigenti Pupino e Lacatena, in effetti, la documentazione prodotta in giudizio consente di accertare che agli stessi non competeva la rappresentanza legale della Società. Ne deriva che gli stessi devono essere prosciolti da ogni imputazione. P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, irroga alla Società FB Brindisi 1912 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontare nella corrente stagione; proscioglie da ogni imputazione i Signori Antonio Pupino e Maria Pia Lacatena.
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