F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57 del 09.02.2011 (155) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US VICCHIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. GIULIANO DEL RIO (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI E AMMENDA € 3.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 18.10.2010). (155) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SS AUDACE GALLUZZO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. DANILO MIGLIORI (Presidente); DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. REMO BOSCHERINI (dirigente); DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AI SIGG. ENRICO CORRADI ED ELIA DANIELI (dirigenti) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” E AMMENDA € 2.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 18.10.2010). (155) – APPELLO DEL SIG. MAURO CRESTI (dirigente della Soc. AC Sansovino Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 18.10.2010). (159) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD GRACCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. LUCIANO PACE (Presidente); DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. MICHELE CIARDELLO (Presidente dal 27.1.2009); DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. SERGIO BARTALESI (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI E AMMENDA € 4.500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 18.10.2010). (160) – APPELLO DEL SIG. GIAMPIERO ANTONELLI (Direttore Sportivo della Soc. US Vicchio) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 18.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57 del 09.02.2011 (155) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US VICCHIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. GIULIANO DEL RIO (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI E AMMENDA € 3.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 28 del 18.10.2010). (155) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SS AUDACE GALLUZZO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. DANILO MIGLIORI (Presidente); DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. REMO BOSCHERINI (dirigente); DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AI SIGG. ENRICO CORRADI ED ELIA DANIELI (dirigenti) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” E AMMENDA € 2.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 28 del 18.10.2010). (155) – APPELLO DEL SIG. MAURO CRESTI (dirigente della Soc. AC Sansovino Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 28 del 18.10.2010). (159) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD GRACCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. LUCIANO PACE (Presidente); DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. MICHELE CIARDELLO (Presidente dal 27.1.2009); DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. SERGIO BARTALESI (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI E AMMENDA € 4.500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 28 del 18.10.2010). (160) – APPELLO DEL SIG. GIAMPIERO ANTONELLI (Direttore Sportivo della Soc. US Vicchio) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 28 del 18.10.2010). Con distinti atti, i Sigg.ri Giampiero Antonelli e Giuliano Del Rio, rispettivamente Direttore Sportivo e Presidente della US Vicchio Calcio, Luciano Pace, Michele Ciardiello e Sergio Bartalesi, rispettivamente Presidenti, il primo, sino al, ed il secondo, dal 27.1.2009, e dirigente della ASD Gracciano, Danilo Migliori, Enrico Corradi, Elia Danieli e Remo Boscherini, rispettivamente Presidente, il primo, e dirigenti gli altri della SS Audace Galluzzo, Mauro Cresti, responsabile del settore giovanile della AC Sansovino SRL e le stesse US Vicchio Calcio, SS Audace Galluzzo e ASD Gracciano hanno impugnato la decisione, pubblicata su CU N°. 28 del 18.10.2010, con la quale la CDT presso il CR Toscana ha inflitto al Sig. Antonelli la inibizione per anni 1 (uno), al Sig. Del Rio la inibizione per anni 3 (tre), al Sig. Pace la inibizione per anni 3 (tre), al Sig. Ciardiello la inibizione per anni 3 (tre), al Sig. Bartalesi la inibizione per anni 3 (tre), al Sig. Migliori la inibizione per anni 1 (uno), al Sig. Corradi la inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Danieli la inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Boscherini la inibizione per anni 1 (uno) e mesi 3 (tre), al Sig. Cresti, la inibizione per anni 3 (tre) nonché alla US Vicchio l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) e la penalizzazione di punti 4 (quattro) da scontarsi nel campionato allievi provinciali, all’ASD Gracciano l’ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) e la penalizzazione di punti 4 (quattro) da scontarsi nel campionato allievi regionali ed infine alla SS Audace Galluzzo l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) e la penalizzazione di punti 4 (quattro) da scontarsi nel campionato giovanissimi “B”. La CDT ha ritenuto di infliggere le predette sanzioni riconoscendo responsabili: ▪ Giampiero Antonelli, della violazione dell’art. 10, co. 1, CGS; ▪ Giuliano Del Rio, della violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, CGS, in relazione agli artt. 2, co. 3, Statuto, 91, co. 1, e 40, co. 3, NOIF; ▪ US Vicchio Calcio, della violazione degli artt. 4, co. 1 e 2, CGS; ▪ Luciano Pace, della violazione degli artt. 1, co. 1, CGS, in relazione agli artt. 2, co. 3, Statuto, 91, co. 1, e 40, co. 3, NOIF; ▪ Michele Ciardiello, della violazione degli artt. 1, co. 1, CGS, in relazione agli artt. 2, co. 3, Statuto, 91, co. 1, e 40, co. 3, NOIF; ▪ Sergio Bartalesi, della violazione dell’art. 10, co. 1, CGS, in relazione agli artt. 2, co. 3, Statuto, 91, co. 1 e 40, co. 3, NOIF; ▪ ASD Gracciano, della violazione degli artt. 4, co. 1 e 2, CGS; ▪ Danilo Migliori, della violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, CGS, in relazione agli artt. 2, co. 3, Statuto, 91, co. 1 e 40, co. 3, NOIF; ▪ Enrico Corradi, della violazione dell’art. 1, co. 3, CGS; ▪ Elia Danieli, della violazione dell’art. 1, co. 3, CGS; ▪ Remo Boscherini, della violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, CGS, in relazione agli artt. 2, co. 3, Statuto, 91, co. 1 e 40, co. 3, NOIF nonché dell’art. 1, co. 3, CGS; ▪ SS Audace Galluzzo, della violazione degli artt. 4, co. 1 e 2, CGS; ▪ Mauro Cresti, della violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, CGS, in relazione agli artt. 2, co. 3, Statuto, 91, co. 1 e 40, co. 3, NOIF. I reclamanti denunciano la illegittimità della pronuncia affetta da vizi tali da richiederne la riforma. Nel rito, reiterano la eccezione di improcedibilità del deferimento in quanto, sebbene i fatti posti a base del deferimento trovino origine nell’acquisizione di un elenco di nominativi, avvenuta nell’ottobre 2008, il procedimento avrebbe dovuto definirsi entro il termine della stagione sportiva 2008/2009, non essendo applicabile la novella del maggio del 2009, ancorché la stessa, in base alla interpretazione data dalla Corte di Giustizia, potesse ricoprire fattispecie accadute nell’anno solare 2009 e prima della sua introduzione. Nel merito ritengono che la vicenda non integri alcuna violazione della normativa contestata. Alla riunione del 27.1.2011, i reclamanti hanno insistito per la riforma della decisione o, comunque, per una riduzione delle sanzioni. La Procura Federale ha invece concluso per il rigetto dei reclami. Prima di passare al merito della vicenda, è bene rammentare che i fatti per cui si è proceduto attengono, principalmente, alla contestata violazione di norme generali, regolanti il comportamento delle Società in materia di tesseramento (artt. 1, comma 1, CGS, 2, comma 3, Statuto e 91, comma 1, NOIF), e speciali, finalizzate alla tutela di giovani, anche relativamente alla mobilità degli stessi sul territorio nazionale, nel rispetto del mantenimento del nucleo familiare, del presupposto temporale di sei mesi o della necessaria acquisizione del parere del SGS ed infine delle procedure anagrafiche da espletare (art. 40, comma 3, NOIF). Insomma, è chiaro l’intento federale di salvaguardare situazioni a rischio e di monitorare gli spostamenti e le effettive sistemazioni dei minori, considerate nell’accezione più ampia, ancorché tale complesso di norme possa far sorgere l’apparenza di forme di controllo eccessivo, quasi tendenti a limitarne la libertà di movimento, sebbene questa non deve essere la chiave di lettura degli accadimenti, per come verrà chiarito nel prosieguo della decisione. I reclami sono infondati e vanno pertanto rigettati. Priva di fondamento è l’eccezione di improcedibilità del deferimento. Posto che il CGS non regolamenta espressamente gli effetti procedimentali legati alle attività, inquirenti o requirenti che siano, effettuate successivamente al termine entro il quale le stesse dovrebbero essere compiute, è bene osservare che, comunque, il presente non è uno dei casi in cui si sarebbe verificata alcuna tardività, dovendo considerarsi l’indagine ed il deferimento regolari e tempestivi. Invero i reclamanti fanno discendere la specifica lamentela di tardività dall’erroneo presupposto, legato anche ad una orientata lettura di termini impropriamente utilizzati dalla Procura Federale, che la notitia criminis coincida con l’acquisizione, avvenuta nell’ottobre 2008, di un elenco contenente alcuni nominativi. A sostegno di tale tesi richiamano il principio posto da questa Commissione in occasione della decisione sul deferimento dei Sigg.ri Moratti e Preziosi, sulla nota vicenda legata al trasferimento di alcuni calciatori, sebbene la stessa, ad una attenta analisi, individui quale momento determinante per l’inizio dell’indagine la lettera di incarico al collaboratore della Procura Federale. Tale rilevante circostanza determina l’individuazione del momento iniziale nella data del 13.1.2009, così da far ritenere regolamentata la fattispecie dalla novella intervenuta nel successivo mese di maggio. A parte la questione puramente formale dell’incarico, questa Commissione ritiene di pervenire a identica conclusione valutando i fatti da un punto di vista prettamente sostanziale. Invero, come già detto, l’utilizzo di termini quali “stralcio” o “prosieguo dell’attività di accertamento” così come la presenza dell’Improta non sono indicativi della ritenuta originaria consapevolezza, da parte della Procura Federale, dell’esistenza di attività illecita, per lo meno a far data dall’ottobre 2008, in quanto, se così fosse stato, non sarebbe stato necessario conferire un nuovo incarico che ha determinato l’effettuazione di indagini su soggetti ben diversi da quelli già giudicati, ancorché i fatti fossero analoghi. Nel merito, questa Commissione ritiene provati gli addebiti. Le indagini espletate hanno avuto ad oggetto la verifica della regolarità dell’attività di scouting, effettuata in proprio o per il tramite di tale Antonio Improta, e poi rivelatasi illecita, finalizzata alla “fornitura” ed all’impiego, presso alcune società dilettantistiche toscane, di giovani provenienti, in particolare, dal sud Italia. Le emergenze istruttorie hanno chiarito l’esistenza di un sistema che, quando non espressamente legato all’Importa, ne condivideva le modalità di azione, partendo dalle particolari modalità di reclutamento, integranti, a tutti gli effetti, la violazione della normativa contestata con il deferimento. È bene rilevare che i reclamanti, come già chiarito, assumono di non avere commesso alcuna violazione non avendo avuto alcun rapporto con l’Improta. Tale tesi parte da una errata interpretazione delle norme e dei fatti alle stesse sottese, forzatamente coerente con la necessità (difensiva) di legare l’esistenza dell’illecito alla presenza dell’Improta nella specifica vicenda, con ciò facendo deducono che l’assenza della prova di quest’ultima esclude le violazioni contestate. L’aver improntato, in particolare l’Antonelli, il Del Rio e l’US Vicchio, una linea difensiva alla prova dell’assenza di qualsiasi collegamento con l’Improta non esclude, nel caso specifico, la commissione dell’illecito, tenuto conto delle norme e dei fatti contestati. Partendo proprio dalle deduzioni difensive di tali soggetti, unite alle risultanze investigative, emerge che il Del Rio abbia delegato ogni questione legata al tesseramento dei giovani poi effettivamente utilizzati all’Antonelli il quale, ancorché negando contatti specifici con l’Improta, ha però posto in essere attività integranti gli illeciti contestati. È bene rammentare che la natura delle norme violate individua la misura dell’interesse federale alla regolarità dei trasferimenti dei giovani calciatori, e, soprattutto, ad evitare che gli stessi diventino oggetto di transazioni commerciali, venendo infine sradicati dagli ambienti nei quali gli stessi crescono e si formano. Il fatto che l’Antonelli, su delega più o meno tacita del proprio Presidente, invece di avvalersi dell’Improta si sia interfacciato con i giovani attraverso un sito internet non ammanta di legittimità un comportamento chiaramente illecito, in chiara violazione dell’art. 40, comma 3, NOIF. La circostanza, infine, che il Del Rio non fosse a conoscenza degli accadimenti e di chi fossero gli stessi tesserati non può essere invocata a scriminante in quanto, come più volte chiarito in casi analoghi, la normativa posta a tutela dei giovani trasferisce, in capo ai legali rappresentanti delle Società, diritti e doveri pari a quelli dei genitori, il cui mancato esercizio dei primi così come la mera inosservanza dei secondi determina una violazione della richiamata normativa che deve essere (ed è stata) sanzionata equamente, così come è accaduto, attesa la delicatezza degli interessi coinvolti. Ovviamente, alla responsabilità dei deferiti consegue quella della Società nei termini contestati. Analogo discorso deve essere fatto per i Sigg.ri Pace, Ciardiello e Bartalesi. Il primo ha ricoperto la carica di Presidente sino al 30.9.08 mentre il secondo l’ha assunta il 23.10.2008 e, “ufficialmente”, il successivo 27.1.2009. I reclamanti assumono che, poiché la comunicazione della variazione sarebbe avvenuta solo in quest’ultimo frangente, solo al primo sarebbero riferibili tutti gli atti legati alla rappresentanza societaria, escludendosi diritti ma soprattutto doveri e responsabilità del secondo, tanto più che nel periodo di “interregno o di vuoto di potere” un terzo, tale Sig. Bocci, si sarebbe di fatto arrogato poteri e prerogative di rappresentanza. Una tale tesi è destinata a cadere alla semplice considerazione che l’art. 1 CGS, per esigenze di certezze dei rapporti e di riferibilità dei comportamenti, estende la responsabilità a chiunque, più o meno formalmente, risulti agire nell’interesse della Società, e quindi anche a chi assume sostanzialmente, anche se non in maniera ufficiale, la veste di legale rappresentante. Per altro verso, nel caso specifico, l’invocata esenzione di responsabilità per le attività asseritamente effettuate dal Bocci non è sufficiente a determinare l’insussistenza degli addebiti nei confronti di chi, investito di ruoli apicali e conscio della illiceità di quanto stava accadendo, ha affidato dette attività ad un terzo con l’intima convinzione di non condividerne gli effetti. Relativamente al merito delle contestazioni, dagli atti emerge, non solo, che il Sig. Bartalesi sarebbe stato investito dei più ampi poteri in ordine al tesseramento dei giovani ma, altresì, che lo stesso avesse stretto una chiara forma di collaborazione con l’Improta, al quale ha richiesto espressamente la copertura di alcuni ruoli di gioco specifici. Non rilevano infine le giustificazioni fornite in merito alla dignitosità della struttura nella quale i giovani erano inseriti, e, ferma restando l’inosservanza dei precetti contestati, sicuramente vengono superate dalla prova, fornita proprio dai minori, dell’omesso rispetto di minime condizioni di sussistenza. Anche in questo caso, alla responsabilità dei deferiti consegue quella della Società Gracciano nei termini contestati. Questa Commissione ritiene altresì provata la responsabilità dei Sigg.ri Migliori e Boscherini per i fatti agli stessi ascritti. Le emergenze investigative e procedimentali hanno chiarito che i giovani tesserati per la Audace Galluzzo erano stati reclutati aderendo, di fatto, al sistema ideato dall’Improta. Ferma restando la pacificità della violazione dell’art. 40, comma 3, NOIF, si evidenzia che le circostanze di fatto in merito al vitto ed all’alloggio sono rimaste comunque incontestate, essendosi limitati i deferiti a insinuare l’inverosimiglianza di quanto riferito proprio dai giovani, ed accertato in fase di indagine, sulle precarie condizioni di vita nelle quali gli stessi versavano. Anche in questo caso, alla responsabilità dei deferiti consegue quella della Società Gracciano nei termini contestati. In relazione alla posizione del Sig. Cresti, questa Commissione, che rileva la debolezza delle argomentazioni difensive, ritiene più che attendibile quanto dichiarato dalla Sig.ra Veltroni, tenuto conto che il reclamante non ha fornito specifici elementi idonei ad invalidare quanto dalla stessa dichiarato né a provare la specifica sussistenza di un qualche interesse, da parte della Sig.ra Veltroni, ad attribuire falsamente al Cresti la commissione di fatti inesistenti, tanto meno la ritenuta, e non concretizzata, esenzione di responsabilità per gli addebiti che le sono stati rivolti. L’attività di indagine ha consentito di accertare che lo stesso, agendo nell’interesse del Sansovino ed unitamente ad altri tesserati, abbia mutuato elementi del sistema organizzato dall’Improta organizzando il trasferimento di alcuni giovani e la loro sistemazione in una struttura riferibile al Sig. Presti, previo avvio della procedura anagrafica finalizzata alla richiesta di trasferimento dei familiari degli stessi in comuni limitrofi. A parte il ruolo rivestito in ambito societario, che lo poneva in una condizione di esercitare i poteri ed il controllo dell’intero settore giovanile, fatto non contestato, si osserva che la Sig.ra Veltroni ha chiarito la natura dei rapporti intercorrenti tra lo stesso ed il Socciarello, tanto più che il primo, nel corso del 2009, fatto anch’esso non contestato, si sarebbe trovato in difficoltà economiche tali – costituendone quindi il movente – da far ritenere ulteriormente provato il compimento dei fatti contestati. Devono infine ritenersi responsabili della violazione dell’art. 1, comma 3, CGS i Sigg.ri Corradi, Danieli e Boscherini i quali, ancorché consigliati (e sicuramente non costretti) ad allontanarsi per le invocate esigenze di rispetto del decoro e della dignità, avrebbero per lo meno dovuto avvisare la Procura Federale pretendendo la formalizzazione di quanto stava accadendo. L’assenza di una qualsiasi prova in tal senso non consente a questa Commissione di valutare diversamente gli addebiti agli stessi contestati. P.Q.M. Rigetta i reclami. Dispone l’incameramento delle tasse versate da parte dei Signori Mauro Cresti e Giampiero Antonelli e l’addebito a carico delle Società US Vicchio, SS Audace Galluzzo e ASD Gracciano.
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