F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58 del 17.02.2011 (263) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO CECCARELLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, attualmente tesserato per la Società FB Brindisi 1912 Srl) MASSIMILIANO MIRABELLI (all’epoca dei fatti dirigente della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÁ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (nota N°. 3539/1369 pf09- 10/SP/am/Seg del 7.12.2010). 58 del 17.02.2011 (263) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO CECCARELLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, attualmente tesserato per la Società FB Brindisi 1912 Srl) MASSIMILIANO MIRABELLI (all’epoca dei fatti dirigente della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÁ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (nota N°. 3539/1369 pf09- 10/SP/am/Seg del 7.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58 del 17.02.2011 (263) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO CECCARELLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, attualmente tesserato per la Società FB Brindisi 1912 Srl) MASSIMILIANO MIRABELLI (all’epoca dei fatti dirigente della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÁ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (nota N°. 3539/1369 pf09- 10/SP/am/Seg del 7.12.2010). Il deferimento Con provvedimento del 7.12.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Fabio Ceccarelli, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, attualmente tesserato per la Società FB Brindisi 1912 Srl, Massimiliano Mirabelli, all’epoca dei fatti dirigente della Società Cosenza Calcio 1914 Srl e la stessa Società Cosenza Calcio 1914 Srl per rispondere rispettivamente: ● i Signori Fabio Ceccarelli e Massimiliano Mirabelli: della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 94 delle N.O.I.F. e dell’art. 8, comma 6 del C.G.S. per avere gli stessi redatto e depositato presso i competenti Organi federali un contratto simulato per l’importo di € 67.139,13 (Euro sessantasettemilacentotrentanove/13) volto a dissimulare l’esistenza del reale accordo economico intervenuto tra le parti per il maggiore importo di € 186.233,00 (Euro centottantaseimiladuecentotrentatre/00), che veniva successivamente depositato in data 4.3.2010 dal calciatore Fabio Ceccarelli, entrambi recanti il medesimo numero di protocollo 0902P173, entrambi relativi allo stesso periodo relativo alle stagioni sportive 2009-2010; 2010-2011;2011-2012; ● la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Dirigente Generale e Rappresentante legale. All’inizio della riunione odierna i Signori Fabio Ceccarelli, Massimiliano Mirabelli e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Fabio Ceccarelli, Massimiliano Mirabelli e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il signor Fabio Ceccarelli, sanzione della squalifica per mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a mesi 1 (uno) di squalifica, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per il Signor Massimiliano Mirabelli, sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a mesi 4 (quattro); pena base per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, sanzione della ammenda di € 120.000,00 (Euro centoventimila/00) oltre alla penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ mesi 1 (uno) di squalifica, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per il Signor Fabio Ceccarelli; ▪ mesi 4 (quattro) di inibizione per il Signor Massimiliano Mirabelli; ▪ ammenda € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it