F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011 (266) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: MARCO PICCIOLI E STEFANO PACE (Agenti di calciatori) ▪ (nota N°. N°. 4133/1025pf08- 09/AM/Segr del 28.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011
(266) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: MARCO PICCIOLI E STEFANO PACE (Agenti di calciatori) ▪ (nota N°. N°. 4133/1025pf08- 09/AM/Segr del 28.12.2010).
La Commissione letti gli atti relativi al deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti degli Agenti dei calciatori, Stefano Pace e Marco Piccioli, per rispondere, il primo della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. e art. 10, comma 3 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti; il secondo della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione ai punti IV e VII del Codice di Condotta Professionale degli Agenti di calciatori; lette le memorie difensive tempestivamente depositate dai due deferiti, osserva: La Commissione Agenti dei calciatori, con nota del 2 marzo 2009, segnalava alla Procura Federale che il calciatore Leon Dailey Julio Cesar, risultava aver conferito contemporaneamente mandato a rappresentarlo a due Agenti, nella persone di Pace Stefano e Piccioli Marco. L’indagine promossa dall’Organo inquirente, accertava, previo esame delle parti direttamente interessate, quanto segue: il calciatore Leon Dailey Julio Cesar, riferiva di aver avuto per alcuni anni quale Agente il Pace, ma che a seguito di piccoli contrasti aveva pensato di sostituirlo; conosciuto il Piccioli, dopo un breve periodo di incertezza, alla fine del mese di Gennaio del 2009, decideva di firmare il mandato a quest’ultimo; il Leon riferiva, di aver messo a conoscenza di tale atto il Pace, che gli chiedeva di incontrarlo. Nel corso dell’incontro chiarite alcune incomprensioni, il calciatore sottoscriveva un nuovo mandato al Pace e contestualmente ne informava il Piccioli, al quale chiedeva di strappare la procura firmata alcuni giorni prima. Costui si dichiarava disposto a farlo, purché gli venisse riconosciuto una somma di danaro, cosa che il Leon non aveva inteso fare. Lo stesso aveva informato il Pace, il quale aveva assicurato un suo intervento presso il Piccioli, per dirimere e sistemare la questione. Esaminato il Pace, questi riferiva di essere procuratore del Leon da oltre quattro anni, di aver sempre avuto con lui un buon rapporto. Aggiungeva di aver ricevuto il 19 gennaio, una raccomandata con la quale il calciatore gli comunicava la revoca del mandato. Chiesto ed ottenuto un incontro con il calciatore, veniva messo a conoscenza che quest’ultimo aveva rilasciato procura al Piccioli avendo ricevuto da costui precise assicurazioni sul miglioramento del suo trattamento economico e di nuove possibilità di carattere professionale. L’incontro con Leon, si concludeva con il rilascio da parte di quest’ultimo di una nuova procura avente come termine di scadenza quello previsto dal precedente mandato. Riferiva, ancora il Pace, che incontrato il Piccioli in Milano, in occasione del calcio - mercato, lo aveva informato di essere stato nuovamente incaricato dal Leon, di rappresentarlo. La Procura Federale non riteneva procedere all’esame del Piccioli. Con memorie difensive depositate tempestivamente i deferiti deducono: il Piccioli in via preliminare la improcedibilità del deferimento per mancata audizione del deferito. Nel merito; infondatezza del deferimento per aver il Piccioli sottoscritto il contratto di rappresentanza dopo che il calciatore aveva risolto il vincolo con il precedente procuratore; in via subordinata avanza richiesta di una sanzione lieve. il Pace in via principale il proscioglimento per assoluta mancanza di dolo, ed invia subordinata al sanzione nella misura minima. Motivi della decisione Ritiene la Commissione che le argomentazioni opposte dal Piccioli, non abbiano alcun pregio e debbano quindi essere disattese. Quanto alla eccepita improcedibilità del deferimento, ritenuta per l’omesso esame del Piccioli da parte della Procura Federale, essa non costituisce motivo di improcedibilità, non essendo richiesta l’assunzione di tale atto quale obbligatoria ed essenziale ai fini dell’indagine. La omessa audizione del deferito, non produce alcuna violazione dei diritti di difesa, potendo l’inquisito chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato o di presentare memorie difensive. Quanto alle contestazioni mosse al Piccioli esse si sostanziano in una condotta contraria alla lealtà e correttezza per aver avvicinato il Leon quando questi era ancora legato al mandato con il Pace e di aver indotto costui a revocarne l’incarico. Tale evento si deduce, non solo dall’atto di revoca sottoscritto dal Leon in data 10.01.2009 ed inviato al Pace con raccomandata pervenuta il 19.01.2009, ma soprattutto dalle dichiarazioni rese dal calciatore stesso al Procuratore Federale. Diversa, appare la posizione del Pace. Costui, Agente da alcuni anni del Leon, dopo esser stato sollevato dall’incarico senza alcuna valida ragione, a seguito dell’intervento del Piccioli, ha ottenuto un nuovo mandato dal calciatore durante l’arco temporale in cui il contratto sottoscritto con il Piccioli non era ancora operativo non essendo decorsi i 30 giorni previsti dall’art. 11 nr. 2 del Regolamento. Di ciò il Pace aveva reso edotto il Piccioli che avrebbe, quindi, dovuto astenersi dal depositare il mandato ricevuto. Appare evidente la buona fede del Pace che ha agito nel convincimento che il Piccioli si fosse astenuto dal depositare il proprio contratto. Deve pertanto esser respinto il deferimento avanzato nei suoi confronti dalla Procura Federale. P.Q.M.
In accoglimento del deferimento nei confronti del Sig. Marco Piccioli, irroga a quest’ultimo la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) e € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda. Rigetta il deferimento nei confronti del Sig. Stefano Pace.
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