F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011 (259) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO PACILLI (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Ternana Calcio Spa, oggi per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), RICCARDO CALLERI (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 3819/487pf09-10/AM/blp del 16.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011 (259) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO PACILLI (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Ternana Calcio Spa, oggi per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), RICCARDO CALLERI (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 3819/487pf09-10/AM/blp del 16.12.2010). Con provvedimento del 16.12.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare Nazionale i Signori Mario Pacilli, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Ternana Calcio Spa, oggi per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, e Riccardo Calleri, agente di calciatori, per rispondere, rispettivamente: ● il Signor Mario Pacilli: della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., e 33, comma 2, delle N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, sottraendosi al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore “giovane di serie” della Società Ternana Calcio Spa e così negando alla medesima Società la stipula del primo contratto da calciatore professionista, allontanandosi senza preavviso dal raduno estivo della medesima Società. ● il Signor Riccardo Calleri: della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., art. 3, commi 2 e 4, e art. 12, commi 1 e 5, Regolamento Agenti in vigore dal febbraio 2007 fino all’8 aprile 2010, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, curando gli interessi del calciatore Pacilli Mario non secondo le modalità indicate nel regolamento agenti e in spregio alla norma federale di cui all’art. 33, comma 2, delle N.O.I.F. in materia di “giovani di serie”, anzi inducendo detto calciatore a non adempiere a tutti i suoi doveri contrattuali nei confronti della Società Ternana Calcio Spa. I deferiti hanno fatto pervenire tramite il loro difensore memorie sostanzialmente analoghe con le quali contestano la competenza di questa C.D.N. e nel merito chiedono il proscioglimento. Alla riunione del 16/2/2011 il rappresentante della Procura ha chiesto l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) e dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per Pacilli Mario nonché della sospensione della licenza per anni 2 (due) e dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per Calleri Riccardo. Il Calleri comparso personalmente ha ribadito la correttezza del proprio comportamento improntato, a suo dire, alla buona fede ed alla trasparenza. Il difensore dei deferiti si è riportato alle memorie difensive chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate. I fatti non sono oggetto di sostanziale contestazione. E’ certo che nella stagione sportiva 2006-2007 il calciatore Pacilli Mario è stato tesserato con la Società Ternana Calcio Spa, quale giovane di serie, come da visura storica e variazione di tesseramento del 29/8/2003 relativa allo stesso calciatore, e che la Società Ternana Calcio Spa, al termine della stagione sportiva in cui il Pacilli compiva il 19° anno di età, ai sensi dell’art. 33, comma 2, NOIF e nel rispetto del termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale (dal 1/6/2007 al 30/6/2007, come da delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N°. 7/A del 3/5/2007) gli inviava in data 25/6/2007 raccomandata A.R. contenente l’offerta di contratto da calciatore professionista, classe 1987. E’ certo anche che il calciatore Pacilli Mario si rifiutava di stipulare il contratto di cui sopra, come da raccomandata a.r. del 10/8/2007 a sua firma, nonché come ammesso dallo stesso calciatore e dal Calleri, in sede di audizione innanzi il collaboratore della Procura Federale. La circostanza è confermata anche dalle univoche e concordanti dichiarazioni di Montemari Andrea, collaboratore della Ternana Calcio Spa, Montemari Simone e Pesce Giuliano. Il Pacilli, poi, come precisato dall’allenatore della prima squadra Giorgini, si allontanò improvvisamente il 10/8/2007 dal raduno estivo nonostante avesse iniziato la preparazione precampionato con la Società Ternana Calcio Spa, per tesserarsi presso la Federazione Elvetica con la Società F.C. Chiasso 2005 S.A. E’ infine pacifico che l’agente di calciatori Calleri Riccardo prendeva attivamente parte alle trattative condotte alla fine della stagione sportiva 2006/2007 fra il calciatore Mario Pacilli e la Società Ternana Calcio Spa (nelle persone di Pesce Giuliano, Montemari Simone ed Andrea) e che, pur essendo a conoscenza della qualifica di giovane di serie del proprio assistito e dunque dei vincoli imposti dall’art. 33, comma 2, NOIF, rappresentava alla Società Ternana che “in virtù della normativa internazionale, il Pacilli si sarebbe potuto tesserare all’estero”, e successivamente alla mancata adesione della Società alle proprie richieste, effettivamente curava il trasferimento del giovane di serie all’estero. La circostanza è stata ripetutamente ammessa dal Calleri che ha perfino rilasciato al giornalista Michele Marchetti del Corriere dello Sport un’intervista in cui ha dichiarato testualmente: “Dopo tante promesse da parte della società ci aspettavamo la proposta di un contratto vero. Invece è arrivata solo una proposta di restare per altri tre anni al minimo federale. La situazione non ci stava bene e allora abbiamo scelto di andare all’estero”. Dai fatti come sopra esposti emerge pertanto la fondatezza del deferimento nei limiti di seguito indicati. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di incompetenza sollevata dai deferiti. L’oggetto del presente procedimento non è un “international transation” bensì il mancato rispetto del vincolo imposto ai “giovani di serie” dall’art. 33 NOIF e, quindi, la violazione dei generali principi di cui all’art. 1 C.G.S. E’ quindi evidentissima la competenza di questa CDN e l’assoluta inconsistenza “ictu oculi “ della relativa eccezione. Nelle memorie difensive dei deferiti in effetti non si replica alla contestazione disciplinare mossa dalla Procura Federale ma si tenta di trasferire la discussione in altri ambiti. Infatti non possono avere alcuna rilevanza nel presente procedimento né la formale regolarità del trasferimento del Pacilli alla Società estera né, tantomeno, inconferenti valutazioni sull’inesistenza del diritto al risarcimento del danno da parte della Ternana per la violazione di un contratto proposto dalla società ma mai accettato dal calciatore. Infatti la contestata violazione dell’art. 1 CGS risiede non già nell’inadempimento ad un contratto concluso, ma nella elusione del vincolo imposto dall’art. 33 NOIF che si è realizzato proprio con la mancata conclusione del contratto con la Ternana e con il trasferimento all’estero del calciatore. Così facendo i deferiti, per quanto di ragione, hanno violato la normativa Regolamentare da entrambi liberamente accettata con il tesseramento alla F.I.G.C.. Le pronunce di altre Autorità domestiche e internazionali riguardano profili diversi dalla vicenda che nulla hanno a che fare con la responsabilità disciplinare accertata nel presente procedimento. Per quanto attiene la normativa applicabile al Calleri, va osservato che le norme di cui agli art. 3 commi 2 e 4 e 12 commi 1 e 5 del Regolamento degli Agenti in vigore all’epoca dei fatti, coincidono sostanzialmente con quelle di cui agli art. 3 commi 2 e 4 e 19 commi 3 e 6 del Nuovo Regolamento attualmente vigente. Pertanto su questo punto non sorge alcun problema in ordine alla successione delle norme nel tempo. Discorso diverso va fatto per la sanzione richiesta per il Calleri dalla Procura sulla base dell’art. 17 comma 2 del Regolamento all’epoca vigente che prevedeva come pena minima la sanzione pecuniaria di € 15.000,00 congiuntamente alla sospensione della licenza per due anni. Nel Nuovo Regolamento Agenti, attualmente in vigore, è invece prevista solo, come sanzione pecuniaria, la pena minima di almeno € 5.000,00 (cfr. art. 26 Regolamento Agenti). Ritiene questa Commissione che, sul punto, in ragione della successione delle norme nel tempo, vada applicata la norma più favorevole all’incolpato, vale a dire quella attualmente vigente. Sulla base di tale presupposto sanzione congrua per il Calleri (che ha certamente rafforzato la volontà del Pacilli di non accettare le proposte della Ternana ed ha condotto in prima persona tutte le trattative sia con la Ternana che con il Chiasso, inducendo o, comunque, assistendo il giovane calciatore Pacilli nella violazione palese della normativa federale) sia quella della ammenda di € 5.000,00 e della sospensione della licenza per mesi 5. Il Pacilli va invece sanzionato come da dispositivo. P.Q.M. Infligge a Mario Pacilli la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00); infligge altresì a Calleri Riccardo la sanzione della ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e della sospensione della licenza per mesi 5 (cinque).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it