F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (221) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota N°. 3333/111pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (221) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota N°. 3333/111pf10-11/SP/mg del 30.11.2010). Con atto del 30 Novembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare: • Il Sig. Francesco Rispoli, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato comunicato (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale ed in particolare dell’organigramma della Società; • la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, per la violazione di cui all’art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante. Entrambi i soggetti deferiti hanno fatto pervenire rituali deduzioni difensive con le quali, in buona sostanza, hanno tenuto ad evidenziare come in realtà non sia addebitabile in loro danno alcuna omissione, essendosi al contrario limitata, la Salernitana Calcio, ad indicare l’unica figura in quel momento esistente in seno alla Società ovvero quella dell’Amministratore Unico, riservandosi, in linea con lo spirito della norma, di disegnare, successivamente e nel rispetto dei termini previsti, la struttura organizzativa societaria, alla data del 30 giugno 2010 ancora in via di definizione. Alla riunione odierna è comparso l’Avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale, ed il Sig. Sergio Leoni nella sua qualità di Segretario Generale della Salernitana Calcio 1919 Spa. Esaminati gli atti ed i documenti; ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: • € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda nei confronti del Sig. Francesco Rispoli; • € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda in danno della Società Salernitana Calcio 1919 Spa; ascoltato, altresì, il rappresentante dei soggetti deferiti, il quale, riportatosi alle note difensive ed alle conclusioni ivi rassegnate, ne ha chiesto l’integrale accoglimento; rilevato che con riferimento alle doglianze mosse dagli odierni incolpati, le stesse non appaiono meritevoli di accoglimento, stante la perentorietà del termine di cui al più volte menzionato Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, lì dove appunto al Titolo III chiarisce che le Società devono, entro il termine del 30 giugno 2010, osservare una serie di adempimenti, tra i quali, quello in contestazione e cioè, depositare presso la Commissione criteri sportivi ed organizzativi l’organigramma aggiornato, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta successivamente al rilascio della Licenza; rilevato quanto sopra, risulta sufficientemente provata la violazione contestata ai deferiti, a nulla valendo che vi sia stata un’espressa riserva di distribuzione successiva di incarichi e deleghe in seno alla Società, né che vi sia stata una successiva integrazione degli adempimenti previsti, sì possibile, ferma, però, l’applicazione delle sanzioni quale conseguenza dell’illecito disciplinare già consumato per effetto dell’inosservanza del termine del 30.06.2010; P.Q.M. In accoglimento del deferimento, appare equo irrogare la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) al Sig. Francesco Rispoli e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Salernitana Calcio 1919 Spa.
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