F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (204) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Montichiari Spa) E DELLA SOCIETÀ AC MONTICHIARI Spa ▪ (nota N°. 3328/108pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011
(204) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Montichiari Spa) E DELLA SOCIETÀ AC MONTICHIARI Spa ▪ (nota N°. 3328/108pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Signor Maurizio Soloni, Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Montichiari Spa e la stessa Società AC Montichiari Spa per rispondere rispettivamente:
● il Sig. Maurizio Soloni: della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al punto 6) Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato CU (30.6.2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale ed in particolare del modulo di cui al punto 6) Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi;
● la Società AC Montichiari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Rappresentante legale. All’inizio della riunione odierna il Signor Maurizio Soloni e la Società AC Montichiari Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Maurizio Soloni e la Società AC Montichiari Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Maurizio Soloni, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 14 (quattordici); pena base per la Società AC Montichiari Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ giorni 14 (quattordici) di inibizione per il Signor Maurizio Soloni; ▪ ammenda € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) per la Società AC Montichiari Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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