F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI ARVEDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società US Cremonese Spa) E DELLA SOCIETÀ US CREMONESE Spa ▪ (nota N°. 3338/113pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011
(208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI ARVEDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società US Cremonese Spa) E DELLA SOCIETÀ US CREMONESE Spa ▪ (nota N°. 3338/113pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).
Il deferimento
Con atto del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Nazionale Disciplinare:
• il Cav. Giovanni Arvedi, Presidente della US Cremonese Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25/5/2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30
giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto N°. 7 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell’atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione;
• la US Cremonese Spa per violazione di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai comportamenti ascritti ai propri Legali Rappresentanti. Il Cav. Giovanni Arvedi ed il Sig. Sandro Turotti, nelle rispettive qualità, ed a difesa di quanto rilevato dalla Procura Federale FIGC, facevano pervenire in data 16/2/2011, alla Commissione Nazionale Disciplinare una memoria difensiva con le seguenti difese: – alla Società sportiva non è ascrivibile alcun addebito, poiché “in ottemperanza al Titolo III, lettera B, art. 9, ha regolarmente depositato tutta la documentazione attestante la composizione della compagine sociale”. Detta documentazione renderebbe possibile comprendere il nominativo del Dirigente Responsabile della gestione; – la Lega Pro sarebbe stata, prima del termine, in possesso sia della Visura ordinaria della Società di capitali sia dell’ultimo verbale del Consiglio di Amministrazione, dai quali si sarebbe potuto individuare il nominativo del Dirigente Responsabile della gestione; – il Modulo 7, Titolo III – Dirigente Responsabile della Società non impone di utilizzare specifici documenti per indicare il nominativo del Dirigente Responsabile; – volendo attribuire alla Società Sportiva una responsabilità, questa dovrebbe essere mitigata poiché sussisterebbe l’ipotesi di “errore scusabile” o, comunque, di “errata interpretazione delle disposizioni contenute nella Circolare Ufficiale 117/A” del 25/5/2010, e si conclude chiedendo: - in via principale, il proscioglimento dei deferiti; - in via subordinata, una riduzione della sanzione. Alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Cav. Giovanni Arvedi la sanzione della ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e per la US Cremonese Spa la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Con delibera del 6.7.2010 la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi negava alla US Cremonese Spa l’ottenimento della Licenza Nazionale stagione 2010/2011 ai fini dell’ammissione al Campionato Professionistico di 1° divisione Lega Pro, risultando mancante l’atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione, in violazione al punto N°. 7, Titolo III del Comunicato Ufficiale N°. 117/a del 25/5/2010. La US Cremonese Spa, con ricorso depositato in data 10/7/2010 alla F.I.G.C. – Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, integrava la documentazione consegnata alla Commissione depositando:
▪ Copia del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/7/2008;
▪ Copia Visura Camerale;
▪ Tassa Unica – Assegno Circolare, e chiedendo di vedersi attribuire la Licenza Nazionale stagione 2010/2011 ai fini dell’ammissione al Campionato Professionistico di 1° divisione Lega Pro. Con provvedimento in data 15/7/2010 la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi accoglieva il ricorso della Società. La Società sportiva con il ricorso depositato in data 10.7.2010 ha integrato la documentazione richiesta dalla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, dimostrando di non aver ottemperato all’obbligo di cui al punto 7, Titolo III, del C.U. 117/A del 25.5.2010. Peraltro il suddetto punto 7) impone alla squadra di depositare (entro il 30 giugno 2010) presso la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi “la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della Società, con la indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri”. La norma – affinché sia adempiuto quanto disposto dal punto 7 del Titolo III del Comunicato Ufficiale sopra individuato – impone il deposito di un atto accompagnato da documenti relativi alla nomina e conferimento dei poteri del soggetto indicato. La documentazione posta a base del deferimento conferma, quindi, che la US Cremonese Spa ha disatteso l’obbligo contenuto al Titolo III, punto 7 del Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/5/2010 di “depositare presso la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, nel termine del 30 giugno 2010, la scheda informativa riguardante il dirigente corredata dalla documentazione di nomina e conferimento dei poteri”. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale infligge al Cav. Giovanni Arvedi la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ed alla US Cremonese Spa la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI ARVEDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società US Cremonese Spa) E DELLA SOCIETÀ US CREMONESE Spa ▪ (nota N°. 3338/113pf10-11/SP/mg del 30.11.2010)."