F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (214) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa ▪ (nota N°. 3320/104pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (214) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa ▪ (nota N°. 3320/104pf10-11/SP/mg del 30.11.2010). Il deferimento Con provvedimento del 30 novembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: ▪ il Sig. Andrea Toccafondi, Presidente e Legale Rappresentante della Società Associazione Calcio Prato Spa; ▪ la Società Associazione Calcio Prato Spa; per rispondere: il Sig. Toccafondi della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed organizzativi, di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell'organigramma della Società; la Società Associazione Calcio Prato Spa, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante. La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dei termini stabiliti dal punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed organizzativi, di cui al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale, ed in particolare per la mancata presentazione dell'organigramma della Società, qualificata dallo stesso Comunicato Ufficiale come illecito disciplinare. Secondo il deferimento infatti la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, nella riunione del 28 luglio 2010, con riferimento al Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, ha riscontrato, per la Società Associazione Calcio Prato Spa l'inosservanza dei termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010) per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III (Criteri Sportivi ed Organizzativi) ed in particolare della mancata presentazione dell'organigramma della Società, successivamente depositato dalla stessa Società solo in sede di ricorso in data 9 luglio 2010 consentendo così alla detta Commissione di esprimere parere favorevole all'accoglimento del ricorso della Società in oggetto. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il Sig. Andrea Toccafondi, in proprio, e la Società Associazione Calcio Prato Spa, facevano pervenire una memoria scritta, con altra documentazione allegata, in cui si evidenziava che “...L'AC Prato non ha presentato in ritardo la documentazione richiesta. Infatti con la domanda di rilascio di licenza nazionale per l'ammissione al Campionato 2010/2011, tempestivamente presentata, l'AC Prato allegava anche visura camerale aggiornata delle cariche di tutti gli organi societari. Successivamente e cioè in data 7/7/2010 la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi contestava all'AC Prato «la mancata presentazione dell'organigramma della Società» necessaria per la concessione della licenza nazionale.”, e chiedeva pertanto l'assoluzione dei deferiti dalle accuse formulate, o, solo in subordine, l'applicazione di misura meno gravosa. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per il Sig. Andrea Toccafondi e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Associazione Calcio Prato Spa. Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali non hanno osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 (30 giugno 2010) per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto 6) del Titolo III (Criteri Sportivi ed Organizzativi) ed in particolare non hanno presentato l'organigramma della Società, successivamente depositato dalla stessa Società solo in sede di ricorso in data 9 luglio 2010, andando così a violare quanto previsto e disciplinato dal citato Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010 e dall'art. 10, comma 3 C.G.S., e determinando sia la responsabilità disciplinare del Sig. Andrea Toccafondi, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Associazione Calcio Prato Spa, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) al Sig. Andrea Toccafondi e la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) alla Società Associazione Calcio Prato Spa.
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