F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (235) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa ▪ (nota N°. 3357/122pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011
(235) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa ▪ (nota N°. 3357/122pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 01 dicembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
- il Sig. Andrea Toccafondi, Presidente e Legale Rappresentante della Società Associazione Calcio Prato spa;
- la Società Associazione Calcio Prato spa;
per rispondere: il Sig. Toccafondi della violazione di cui all'art. 1 C.G.S. comma 1, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30/06/2010, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto; la Società Associazione Calcio Prato Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante. La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dei termini stabiliti dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali, per l'ammissione ai Campionati Professionistici, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per il deposito della licenza d'uso o di esercizio dell'impianto, documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale, commettendo così un'omissione qualificata dallo stesso Comunicato Ufficiale come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Secondo il deferimento infatti la Commissione Criteri Infrastrutturali presso la F.I.G.C. ha riscontrato che la Società Associazione Calcio Prato spa, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze
Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, non ha depositato, entro il termine del 30/06/2010, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto, successivamente depositata solo in data 05/07/2010. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il Sig. Andrea Toccafondi, in proprio, e la Società Associazione Calcio Prato Spa, facevano pervenire una memoria scritta, con altra documentazione allegata, in cui si evidenziava che “...L'AC Prato Spa inviò in data 18 giugno 2010 alla Commissione Criteri Infrastrutturali una licenza d'uso che le venne detto errata in quanto non conforme al modello fac - simile della F.I.G.C. Era stata infatti rilasciata dal Comune su carta propria!!!! Richiesto a quest'ultimo Ente la modifica, in data 5 luglio 2010 venne inviata attestazione contenente la seguente dicitura “Si concede la disponibilità dello stadio Lungobisenzio”. In pari data la F.I.G.C. ci comunicò immediatamente che anche questa dizione era errata, poiché occorreva dire “si concede la licenza d'uso dello stadio Lungobisenzio”. In pari data, e cioè sempre il 5 luglio 2010, veniva inviata nuova ulteriore dichiarazione del Comune così come richiesta. In data 7 luglio 2010 la Commissione Criteri Infrastrutturali ha comunicato alla istante di avere rispettato i requisiti richiesti per l'ottenimento della licenza...” e chiedeva pertanto l'assoluzione dei deferiti dalle accuse formulate, o, solo in subordine, l'applicazione di misura meno gravosa. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per il Sig. Andrea Toccafondi e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Associazione Calcio Prato Spa. Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali non hanno rispettato i termini stabiliti dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali, per l'ammissione ai Campionati Professionistici, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, per il deposito della licenza d'uso o di esercizio dell'impianto, documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale, commettendo così un'omissione qualificata dallo stesso Comunicato Ufficiale come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Come riscontrato infatti dalla Commissione Criteri Infrastrutturali presso la F.I.G.C. la Società Associazione Calcio Prato Spa, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale 117/A del 25 maggio 2010, non ha depositato, entro il termine del 30/06/2010, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto, successivamente depositata solo in data 05/07/2010, determinando sia la responsabilità disciplinare del Sig. Andrea Toccafondi, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Associazione Calcio Prato Spa, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al Sig. Andrea Toccafondi e la sanzione dell'ammenda di € 10.000, 00 (diecimila/00) alla Società Associazione Calcio Prato Spa.
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