F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011 (318) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), SAVERIO BEVILACQUA (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 5423/774pf10- 11/SP/blp del 10.2.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011
(318) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società AS Melfi Srl), SAVERIO BEVILACQUA (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 5423/774pf10- 11/SP/blp del 10.2.2011).
A seguito di segnalazione effettuata con nota del 28/01/2011 dalla Co.Vi.Soc., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva AS Melfi Srl la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della Società, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, C.G.S.) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento) al Sig. Giuseppe Maglione, al Sig. Pietro Moretti e al Sig. Saverio Bevilacqua, rispettivamente, Presidente (e legale rappresentante protempore), Amministratore delegato (e legale rappresentante pro-tempore) e Presidente del Collegio sindacale, tutti parimenti sottoposti a procedimento disciplinare. All’inizio della riunione odierna i Signori Giuseppe Maglione, Pietro Moretti, Saverio Bevilacqua e la Società AS Melfi Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Giuseppe Maglione, Pietro Moretti, Saverio Bevilacqua e la Società AS Melfi Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Giuseppe Maglione, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 3 (tre); pena base per il Sig. Pietro Moretti, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Saverio Bevilacqua, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 45 (quarantacinque); pena base per la Società AS Melfi, sanzioni dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma, 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione per mesi 3 (tre) al Signor Giuseppe Maglione;
▪ inibizione per mesi 2 (due) al Signor Pietro Moretti;
▪ inibizione per giorni 45 (quarantacinque) al Signor Saverio Bevilacqua;
▪ ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) e penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società AS Melfi Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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