F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011 (315) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Giulianova Calcio Srl) ANTONIO BARNABEI (Presidente del Collegio Sindacale della Società Giulianova Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO Srl ▪ (N°. 5428/775pf10-11/SP/blp dell’8.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011 (315) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Giulianova Calcio Srl) ANTONIO BARNABEI (Presidente del Collegio Sindacale della Società Giulianova Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO Srl ▪ (N°. 5428/775pf10-11/SP/blp dell’8.2.2011). Il deferimento . Con provvedimento dell’8.2.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: ● il Signor Dario D’Agostino, Presidente e legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. c), par. v), N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● il Signor Antonio Barnabei, Presidente del Collegio sindacale della Società Giulianova Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della Società Giulianova Calcio Srl per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società Giulianova Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per l’operato del legale rappresentante e del Presidente del Collegio sindacale. All’inizio della riunione odierna il Sig. Dario D’Agostino e la Società Giulianova Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Dario D’Agostino e la Società Giulianova Calcio, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Dario D’Agostino, sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici); pena base per Società Giulianova Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il procedimento è proseguito per il Sig. Barnabei. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) per il Sig. Antonio Barnabei; nessuno è intervenuto per la parte deferita. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta agli atti del procedimento che con comunicazione depositata in data 15.11.2010 presso la Segreteria Tecnica Co.Vi.Soc., sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal Presidente del Collegio sindacale, la Società Giulianova Calcio Srl dichiarava all’Organo Federale preposto che a tale data la Società aveva “effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010” e che la stessa Società aveva “effettuato, altresì, tutti i versamenti delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti per le medesime mensilità”. Risulta altresì agli atti che il successivo controllo effettuato dalla Co.Vi.Soc. attestava che, in realtà, la Società deferita non aveva provveduto a effettuare né il versamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (per un importo complessivo di € 17.773,85), né il versamento dei contributi Enpals relativi alle stesse mensilità (per un importo complessivo di € 37.354,70; cfr. memorandum riepilogativo in atti). Ad avviso della Commissione, dunque, emerge con evidenza la falsità ideologica della comunicazione della Società deferita all’Organo di controllo poiché in essa si attesta l’avvenuto versamento di ritenute e contributi mai realmente effettuato. La dichiarazione di responsabilità del Sig. D’Agostino, depositata alla riunione odierna, costituisce ulteriore riprova della fondatezza dell’addebito. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima congrue le sanzioni indicate in dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale delibera: 1) di applicare le seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) per il Sig. Dario D’Agostino; ▪ ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) e penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Giulianova Calcio Srl. 2) di infliggere la seguente sanzione: ▪ inibizione per mesi 2 (due) per il Sig. Antonio Barnabei.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it