F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011 (314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Santegidiese Srl) E DELLA SOCIETÁ SSD SANTEGIDIESE Srl ▪ (nota N°. 4986/411pf10-11/AM/ma del 26.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011 (314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Santegidiese Srl) E DELLA SOCIETÁ SSD SANTEGIDIESE Srl ▪ (nota N°. 4986/411pf10-11/AM/ma del 26.1.2011). Con provvedimento dell’11 febbraio 2011 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) la Sig.ra Claudia Paliotti, all’epoca dei fatti Presidente della SSD Santegidiese Srl, per rispondere della violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per non aver provveduto, entro il termine stabilito, al pagamento delle somme accertate con due decisioni della Commissione Accordi, entrambe del 15 giugno 2010; b) la Società SSD Santegidiese Srl ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Con memoria del 2 marzo 2011 la Sig.ra Claudia Paliotti e la SSD Santegidiese Srl hanno contestato il deferimento promosso nei loro confronti ritenendolo totalmente infondato ed hanno concluso nella seguente maniera: “a) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del deferimento in oggetto, relativamente alla addotta inottemperanza a quanto disposto dalla pronuncia del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 15 giugno 2010 in favore dell’allenatore, Sig. Nino Galli, sulla base del principio del “ne bis in idem”; b) nel merito, con riferimento alla residua contestazione concernente la delibera della Commissione Accordi Economici del 15 giugno 2010 in esito al ricorso del calciatore Sig. Alessandro Spada, prosciogliere gli odierni incolpati da ogni addebito”. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per il non luogo a procedere in relazione al comportamento relativo al Sig. Nino Galli e ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti in relazione al comportamento relativo al Sig. Alessandro Spada, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ mesi 3 (tre) di inibizione per la Signora Claudia Paliotti; ▪ penalizzazione di punti 1(uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) per la Società SSD Santegidiese Srl. I motivi della decisione Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare nonché la memoria fatta pervenire dalla difesa dei deferiti, la Commissione rileva come il deferimento in oggetto sia privo di ogni fondamento e pertanto lo stesso vada respinto. D’altra parte, le argomentazioni rappresentate dalla difesa della Sig.ra Claudia Paliotti e della SSD Santegidiese Srl in ordine alle circostanze contestate dalla Procura Federale non lasciano alcun dubbio in tal senso. Relativamente al pagamento delle somme spettanti al Sig. Nino Galli, il deferimento deve effettivamente considerarsi improcedibile in quanto, in ordine ai rapporti tra quest’ultimo e gli odierni deferiti, la Commissione si è già pronunciata in altra occasione (C.U. n. 38 del 9 dicembre 2010). Quanto poi al rapporto tra il Sig. Alessandro Spada, da una parte, e la Sig.ra Claudia Paliotti e la SSD Santegidiese Srl, dall’altra, la difesa di questi ultimi ha versato in atti un documento (allegato n. 3 alla memoria difensiva) dal quale si evince con tutta evidenza come gli odierni deferiti abbiano tempestivamente provveduto a corrispondere al loro tesserato la somma di euro 1.666,68, dovuta per effetto della delibera della Commissione Accordi Economici del 15 giugno 2010. La liberatoria sottoscritta dal Sig. Alessandro Spada in data 28 giugno 2010, autenticata nella firma ai fini della certezza della data, è prova di quanto sopra. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie la Sig.ra Claudia Paliotti e la SSD Santegidiese Srl dagli addebiti contestati.
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