F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 08.03.2011 (334) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Legale Rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), EMILIO ROMANIELLO (Presidente del Collegio sindacale della Società Salernitana Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Srl ▪ (N°. 5752/776pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 08.03.2011 (334) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Legale Rappresentante p.t. della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), EMILIO ROMANIELLO (Presidente del Collegio sindacale della Società Salernitana Calcio 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Srl ▪ (N°. 5752/776pf10-11/SP/blp del 22.2.2011). A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 28/01/2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva Salernitana Calcio 1919 Spa la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, ai propri legali rappresentanti, ovvero al Sig. Francesco Rispoli e al Sig. Emilio Romaniello, rispettivamente, legale rappresentante pro-tempore e Presidente del Collegio sindacale della richiamata Società sportiva, parimenti sottoposti a procedimento disciplinare. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: ▪ mesi 7 (sette) di inibizione nei riguardi del Sig. Francesco Rispoli; ▪ mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Sig. Emilio Romaniello; ▪ punti 1 (uno) di penalizzazione e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda nei riguardi della Salernitana Calcio 1919 Spa. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Rispoli, al Sig. Romaniello e, per essi, alla Salernitana Calcio 1919 Spa, risultano ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas, di talché le argomentazioni difensive illustrate dai deferiti si rivelano prive di efficacia ai fini di esenzione da responsabilità. In primo luogo, questa Commissione Disciplinare Nazionale, alla luce dell'eccezione formulata, in via preliminare, come in atti, da parte dei deferiti, adotta la seguente ordinanza: ”La Commissione Disciplinare Nazionale, preso atto dell’eccezione preliminare formulata dalla Società Salernitana Calcio 1919 Spa, ritiene di non doverla accogliere atteso che l’effettiva e rituale costituzione in giudizio, anche preceduta dalla richiesta degli atti del procedimento, dimostra che la Società deferita abbia avuto integrale contezza dell’atto di deferimento, in relazione al quale ha esercitato il proprio diritto di difesa, P.Q.M. respinge l’eccezione e dispone la prosecuzione del dibattimento.”. In punto di merito, si osserva come l'assunto per il quale, ai fini dell'esatto adempimento prescritto dalla normativa endofederale in ordine al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, rileverebbe “la situazione contabile e finanziaria delle Società allo spirare dei termini”, pur nel suo indubbio carattere di pacificità, non può essere condiviso in relazione alla fattispecie che ci occupa; e ciò, atteso che la predetta situazione contabile e finanziaria della compagine societaria deferita si manifesta senz'altro inficiata e contaminata, per così dire, in ragione dell'illegittima rinuncia ai crediti (effettivamente maturati) da parte di alcuni tesserati, il che, come ha correttamente osservato il Procuratore Federale, mal si coniuga con quanto prescrive l'art. 2113 del Codice Civile. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, allo spirare dei termini prescritti, la corresponsione di tutti gli emolumenti dovuti in favore di alcuni dei tesserati (rinuncianti) non aveva avuto integrale esecuzione, di talché la condotta vietata dalla disciplina normativo - regolamentare domestica di cui trattasi si é prodotta a tutti gli effetti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ mesi 7 (sette) di inibizione a carico del Sig. Francesco Rispoli; ▪ mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Emilio Romaniello; ▪ punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda a carico della Salernitana Calcio 1919 Spa.
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