F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 08.03.2011 (336) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO BUZZI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società Crociati noceto Srl), GIANLUCA ROSINA (Presidente del Collegio sindacale della Società Crociati Noceto Srl) E DELLA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO Srl ▪ (N°. 5759/814pf10-11/SP/blp del 22.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 08.03.2011 (336) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO BUZZI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. della Società Crociati noceto Srl), GIANLUCA ROSINA (Presidente del Collegio sindacale della Società Crociati Noceto Srl) E DELLA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO Srl ▪ (N°. 5759/814pf10-11/SP/blp del 22.2.2011). A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 07/02/2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva Crociati Noceto Srl la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS e all'art. 90, comma 2, NOIF. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, CGS), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, ai propri legali rappresentanti, ovvero al Sig. Angelo Buzzi e al Sig. Gianluca Rosina, rispettivamente, Presidente del C.d.A. (e legale rappresentante pro-tempore) e Presidente del Collegio sindacale della richiamata Società sportiva, parimenti sottoposti a procedimento disciplinare. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire, congiuntamente, propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: ▪ mesi 5 (cinque) di inibizione nei riguardi del Sig. Angelo Buzzi; ▪ mesi 3 (tre) di inibizione nei riguardi del Sig. Gianluca Rosina; ▪ punti 1 (uno) di penalizzazione e € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda nei riguardi del Crociati Noceto Srl. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Buzzi, al Sig. Rosina e, per essi, al Crociati Noceto Srl, non sussistano. Al riguardo, assume carattere dirimente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali connessi al versamento delle ritenute Irpef per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale é quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statuale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tal modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l’errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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