COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S.D. SAN NICOLO’ CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE LALLI ALEJANDRO ARIEL IN RELAZIONE ALLA GARA SAN NICOLO’ CALCIO / MORRO D’ORO DISPUTATA IL 17/10/10 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 21 DEL 21.10.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA S.S.D. SAN NICOLO’ CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE LALLI ALEJANDRO ARIEL IN RELAZIONE ALLA GARA SAN NICOLO’ CALCIO / MORRO D’ORO DISPUTATA IL 17/10/10 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 21 DEL 21.10.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto la Società S.S.D. San Nicolò ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Lalli colpito con una testata a gioco fermo un avversario, facendolo cadere per terra.
Ha dedotto l’appellante la eccessività della sanzione, in quanto il Lalli avrebbe solo spinto con le mani il calciatore avversario ed avrebbe solo accennato il movimento con la testa, che avrebbe tratto in inganno l’assistente arbitrale che gli voltava le spalle
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Quanto affermato dalla società reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali risultando, per contro, che il Lalli abbia intenzionalmente colpito a gioco fermo l’avversario come testualmente riferito dall’assistente arbitrale che ha rilevato il fatto.
La sanzione inflitta, peraltro, deve ritenersi congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal Lalli, certamente intenzionale ed ancor più ingiustificabile in quanto avvenuta a gioco fermo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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