COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 23/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BANCONE 2007 (CALCIO A 5) AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE BOCHICCHIO MIRKO, COME RIPORTATA SUL CU N. 64 DEL 9.02.2011

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 23/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BANCONE 2007 (CALCIO A 5) AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE BOCHICCHIO MIRKO, COME RIPORTATA SUL CU N. 64 DEL 9.02.2011 Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società BANCONE 2007 avverso la squalifica per 4(quattro) gare inflitta dal G.S. al calciatore BOCHICCHIO MIRKO, come riportata sul CU n. 64 del 9.2.2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato come dall’esame degli atti sia emerso che il giocatore Bochicchio Mirko, calciando la palla a gioco fermo in segno di protesta, abbia colpito il D.G. senza tuttavia che siano emersi elementi utili a ricondurre l’episodio ad una effettiva intenzionalità; Ritenuto, pertanto, come, essendo il pallone calciato nei pressi e non all’indirizzo diretto del D.G., possa dirsi venuto meno l’elemento più grave dell’operato del sanzionato, che bene avrebbe giustificato la squalifica inflitta dal Giudice di I° grado; Ritenuto, altresì, come il comportamento tenuto dal tesserato all’esito della notifica del provvedimento sanzionatorio possa dirsi improntato a rispetto verso il D.G., delle cui condizioni di salute anche la società prontamente si informava; Considerato, inoltre come dall’esame degli atti risulti accertata una condotta del Bochicchio meritevole di sanzione; Ritenuto, in definitiva, come in forza di quanto sin qui rappresentato, il ricorso appaia meritevole di possibile accoglimento; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo, visto l’art. 19, 4° comma, lettera a del C.G.S., riduce la squalifica a carico del calciatore BOCHICCHIO MIRKO a 2(due) giornate; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
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