COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SANT’ANGELO 2007 AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.63 DEL 04.02.2011 RELATIVE ALLA GARA ACERENZA-SANT’ANGELO 2007 DEL 23.01.2011.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 02/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SANT’ANGELO 2007 AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.63 DEL 04.02.2011 RELATIVE ALLA GARA ACERENZA-SANT’ANGELO 2007 DEL 23.01.2011.
Letto il reclamo proposto dalla società SANT’ANGELO 2007 avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n.63 del 04.02.2011 e relativa alla gara del 23.01.2011 tra l’Acerenza ed il Sant’Angelo 2007, con cui veniva omologato il risultato conseguito sul campo.
Letti il rapporto di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Ascoltato il D.G. della gara;
Premesso che in materia di disciplina sportiva, l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di rapporto, dichiarazioni rese dal D.G. in sede di convocazione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità;
Considerato che nella disposta audizione del D.G., lo stesso, in modo preciso, univoco e non contraddittorio, ha confermato che il calciatore espulso, nella gara del 15/1/20011, tra il Progetto Tito ed la ASD Acerenza era il n. 13 in distinta (Adascalitei Vasile) e non il n.3(Restaino Domenico).
Considerato, pertanto, che le argomentazioni della società reclamante, relative alla presunta posizione irregolare del calciatore Restaino Domenico non hanno trovato riscontro alcuno negli atti ufficiali;
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del Giudice Sportivo;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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