COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – DEL SIGNOR RATTAZZI NATALINO, COLLABORATORE DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 5 C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE PER AVERE, NEL FEBBRAIO 2010, INDEBITAMENTE CONTATTATO I CALCIATORI HALLULLI LORENZO, HALLULLI HIBRAHIM, FLORIAN LUIGI DANIEL, PEZZI ANTONIO, DI CIOCCIO MARCO, ESPOSITO RAFFAELE ED ESPOSITO ALESSIO, TUTTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO, PROSPETTANDOGLI LA LORO CONVOCAZIONE PER UN PROVINO DA EFFETTUARSI NELLE FILA DELLA SQUADRA DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, IN UN INCONTRO AMICHEVOLE CON I PARI CATEGORIA DELLA SOCIETÀ CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L., SOCIETÀ PROFESSIONISTICA DI SECONDA DIVISIONE, PER LA QUALE MILLANTAVA DI “LAVORARE”; PER AVERE, INOLTRE, ACCONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE I CALCIATORI ESPOSITO RAFFAELE ED ESPOSITO ALESSIO EFFETTIVAMENTE DISPUTASSERO, CON LA SQUADRA DELL’U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, L’INCONTRO AMICHEVOLE PER IL QUALE ERANO STATI CONTATTATI E CONVOCATI, IL TUTTO IN ASSENZA DEL NECESSARIO NULLA – OSTA DELLA SOCIETÀ DI LEGITTIMA APPARTENENZA; – DEI GIOVANI CALCIATORI ESPOSITO RAFFAELE ED ESPOSITO ALESSIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 24, REG. SETT. TECNICO PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, NONCHÉ DELL’ART. 31, N.O.I.F., PER AVERE PARTECIPATO, NELLA STAGIONE 2009 – 2010, PUR ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO, AD UN INCONTRO AMICHEVOLE NELLA FILA DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, SENZA LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA E, INFINE, DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S., SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI PRESENTARSI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONOSTANTE FORMALE INVITO ED ESPRESSO AVVISO SU TALI OBBLIGHI; – DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO COLLABORATORE;
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