COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 8 della Società U.S.D. AFRICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 23.09.2010(ammenda di € 800,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 8 della Società U.S.D. AFRICO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 23.09.2010(ammenda di € 800,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che l'assistente arbitrale ha riferito essere stato fatto oggetto da parte di alcuni sostenitori dell'ASD Africo del lancio di sputi e di pietre, alcune delle quali lo hanno colpito, e di un oggetto metallico di grosse dimensioni, che non è andato a segno; rilevato che i rapporti ufficiali fanno piena prova e che nella specie non si ravvisano motivi sufficienti per disattendere tali dichiarazioni; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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