COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 9 della Società U.S. SAN MARCO A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 30.09.2010 (squalifica del calciatore ESPOSITO Antonello per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 9 della Società U.S. SAN MARCO A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 30.09.2010 (squalifica del calciatore ESPOSITO Antonello per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto dell'assistente dell'arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 18° del primo tempo di gioco il calciatore Esposito Antonello, della società San Marco A.S.D., colpiva con un calcio un calciatore avversario a gioco fermo; che la sanzione combinata dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla gravità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it