COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 20 della Società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.45 del 28.10.2010 (ammenda di € 500,00, inibizione fino al 19.01.2011 del dirigente CASTROVILLARI Alfonso, inibizione fino al 31.12.2010 del medico sociale GENCARELLI Franco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 20 della Società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.45 del 28.10.2010 (ammenda di € 500,00, inibizione fino al 19.01.2011 del dirigente CASTROVILLARI Alfonso, inibizione fino al 31.12.2010 del medico sociale GENCARELLI Franco). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice alla Società F.C. Calcio Acri nonché ai tesserati della medesima società, Sigg. Castrovillari Alfonso e Gencarelli Franco, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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