COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 21 della Società POL. SAN LUCIDO: avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 21.10.2010 (posizione irregolare del calciatore Ramunno Francesco (gara San Lucido – Paolana del 10.10.2010 – campionato promozione)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 09 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 21 della Società POL. SAN LUCIDO:
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 21.10.2010 (posizione irregolare del calciatore Ramunno Francesco (gara San Lucido - Paolana del 10.10.2010 - campionato promozione)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il ricorso della Società Pol. San Lucido è stato trasmesso alla Commissione Disciplinare Territoriale a mezzo raccomandata n. 136535514945 del 29 ottobre 2010 ore 12:56, quindi oltre i termini fissati dall'art.36. comma 2 del C.G.S.; P.Q.M. dichiara il ricorso de quo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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