COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.27 della S.S.COMPRENSORIO ALTO TIRRENO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 11.11.2010 (ammenda di € 600,00)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.27 della S.S.COMPRENSORIO ALTO TIRRENO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 11.11.2010 (ammenda di € 600,00)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; risulta in maniera chiara ed inequivoca che la società reclamante è responsabile per gli episodi descritti negli atti ufficiali di gara, ai
sensi dell'art.4, commi 3 e 4, del CGS; ritenuto,comunque, appare conforme a giustizia ridurre parzialmente la sanzione inflitta; P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’AMMENDA ad € 400,00 (quattrocento,00): dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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