COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 15 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°35 della Società S.S. SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 62 del 25.11.2010 (squalifica del campo di giuoco per 5 gare e penalizzazione di 2 punti in classifica).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 15 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°35 della Società S.S. SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 62 del 25.11.2010 (squalifica del campo di giuoco per 5 gare e penalizzazione di 2 punti in classifica). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; OSSERVA Il G.S. ha irrogato alla Società Sportiva San Mauro Marchesato la squalifica del campo di gioco per n. 5 gare e la penalizzazione di 2 punti in classifica per avere il custode del campo, nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, fatto ingresso nello spogliatoio arbitrale e, dopo aver chiuso a chiave la porta, rivolto all'arbitro una gravissima minaccia ulteriormente aggravata dal fatto che essa veniva commessa con un coltello. Avverso la sanzione ricorre la Società San Mauro Marchesato, la quale, pur senza confutare la ricostruzione dei fatti come accertata dal primo sulla base del rapporto arbitrale, e puntualizzato che la perquisizione personale del custode eseguita ad opera dei Carabinieri aveva dato esito negativo, sosteneva che non ricorressero i presupposti di responsabilità della Società Sportiva. Deduceva, infatti, la reclamante che il custode del campo, che si era reso responsabile del gesto, non poteva essere considerato né un rappresentate della società né un suo sostenitore, trattandosi di un dipendente comunale. La doglianza non ha pregio e il ricorso deve essere respinto. In primo luogo, deve osservarsi l'assoluta ininfluenza della circostanza che nel corso della perquisizione personale subita dal custode del campo, non sia stata rinvenuta l'arma adoperata per la minaccia. A parte la fonte di prova privilegiata costituita dal rapporto arbitrale quanto all'accadimento dei fatti, deve evidenziarsi che la perquisizione è stata effettuata al termine della gara, mentre l'episodio incriminato è avvenuto fra il I° e il II° tempo della partita. Di poi, ai sensi dell'art. 4, comma 3 - C.G.S., “le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime”. Ai fini dell'operatività della responsabilità oggettiva, pertanto, non è necessario che il responsabile sia un rappresentante della società, essendo sufficiente che sia comunque persona addetta a servizi della società. E il custode del campo, nella circostanza, deve considerarsi soggetto al servizio della società. Infine, nel suo supplemento di rapporto, il direttore di gara, nel descrivere l'episodio di minaccia, riporta, virgolettandole, alcune espressioni del custode che lasciano ben pochi dubbi circa la qualità del custode di sostenitore della Società reclamante. L'entità della pena irrogata dal primo giudice appare congrua e adeguata alla gravità dei fatti verificatisi. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it