COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.49 U.S. SILLANUM 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 09.12.2010 (squalifica fino al 30/06/2014 del capitano TUCCI Rodolfo, ammenda di € 500,00)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 12 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.49 U.S. SILLANUM 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 09.12.2010 (squalifica fino al 30/06/2014 del capitano TUCCI Rodolfo, ammenda di € 500,00) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA che dal rapporto del direttore della gara U.S. Sillanum 2007 - A.S.D. Sporting Luzzi Rose del 05.12.2010 risulta che per tutta la durata dell’incontro, il pubblico presente inveiva contro l’arbitro, minacciandolo ed offendendolo e che, a fine gara, alcuni sostenitori del Sillanum tentavano di forzare i cancelli per entrare sul terreno di gioco. Al termine della gara l’arbitro, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva accerchiato da alcuni calciatori della società Sillanum - non identificati in quanto gli stessi si erano tolti le magliette di gioco – che lo spintonavano e lo colpivano con calci. In quel frangente, uno dei calciatori suddetti colpiva il direttore di gara con un violento schiaffo al volto e con un dito nell’occhio, provocandogli un forte dolore. L’arbitro riusciva ad entrare nel proprio spogliatoio, la cui porta veniva colpita con pugni e calci mentre, nel frattempo, venivano proferite gravi minacce nei confronti del medesimo ufficiale di gara. Inoltre, nello spogliatoio arbitrale entrava una persona non autorizzata, la quale si spacciava per Commissario di campo, rifiutandosi, tuttavia, di presentare il relativo tesserino di riconoscimento sebbene richiesto dell’arbitro. Il direttore di gara riusciva ad abbandonare l’impianto di gioco circa un’ora dopo la fine della gara, scortato dal carabinieri, che lo accompagnavano fino all’ingresso della superstrada. Per questi fatti il Giudice Sportivo Territoriale, con C.U. n.13 del 09.12.2010 della Delegazione Provinciale di Cosenza, squalificava fino al 30.06.2014, ai sensi dell’art.3, comma 2, del C.G.S., il capitano dell’U.S. Sillanum 2007 Rodolfo Tucci per gli atti di violenza posti in essere dai calciatori non identificati nei confronti dell’arbitro, comminando, inoltre, l’ammenda di € 500,00 alla società in questione per il comportamento tenuto dai propri tesserati e dai propri sostenitori durante ed al termine della gara. La società U.S. Sillanum ricorre avverso le suddette decisioni, chiedendo l’annullamento della squalifica del capitano Tucci Rodolfo, sostenendo che nel momento in cui si sono verificati i fatti (cioè, al termine della gara) il calciatore Tucci non era più il capitano, essendo stato sostituito al 23° del II tempo ed aveva ceduto la fascia al vice capitano Garofalo Vincenzo, peraltro anch’egli sostituito al 36° del II tempo. Dall’esame del rapporto arbitrale risulta che, effettivamente, tale ricostruzione dei fatti risponde al vero. Precisa la reclamante, inoltre, che a seguito della sostituzione del calciatore Garofalo, la squadra è rimasta senza un calciatore che svolgesse le funzioni di capitano. In effetti, nel referto arbitrale non risulta alcun nominativo dei calciatori del Sillanum designato a svolgere le funzioni di capitano dopo la sostituzione del titolare e del suo vice. Tuttavia, l’U.S. Sillanum 2007, ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 2, I cpv., del C.G.S. (che prevede che la sanzione inflitta al capitano per gli atti di violenza perpetrati ai danni dell’arbitro cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto), dichiara nel reclamo (ribadendolo nel corso dell’odierna seduta) che a colpire a fine gara il direttore di gara sarebbe stato il proprio calciatore Maccarrone Michele, indicato in distinta col n.13; a detta della reclamante, però, tale atto sarebbe stato del tutto fortuito, essendo avvenuto mentre il Maccarrone tentava di divincolarsi dai compagni che lo trattenevano mentre protestava. A tal proposito, la società allega al reclamo una dichiarazione con la quale il Maccarrone ammette di aver colpito l’arbitro seppur involontariamente. Questa Commissione, alla luce di quanto sopra, ritiene di dover annullare la sanzione inflitta al calciatore Tucci Rodolfo che, al momento del verificarsi dei fatti riportati in precedenza (a fine gara), non rivestiva più le funzioni di capitano del Sillanum, essendo stato sostituito nel corso dell’incontro. Inoltre, avendo preso atto dell’individuazione operata dalla reclamante del calciatore Maccarrone Michele quale autore del comportamento violento ai danni dell’arbitro, rimanda gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l’irrogazione della sanzione a carico del reo. Infine, conferma nel resto; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di - annullare la squalifica irrogata al calciatore Tucci Rodolfo, per i motivi di cui alla parte motiva, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Maccarrone Michele dell’U.S. Sillanum 2007, riconosciuto dalla società medesima quale autore del comportamento violento posto in essere ai danni dell’arbitro a fine gara; - confermare nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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